È stato presentato al Consiglio dei Ministri odierno lo schema di Disegno di Legge recante: « Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo».
Si tratta di un decreto che prevede uno stanziamento complessivo per il settore agricolo di circa 1 Miliardo di euro.
Di seguito si riportano gli aspetti principali per il settore zootecnico:
ARTICOLO 1
- La dotazione del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare, inzialmente prevista dalla Legge di Bilancio 2023 in 33.750.000 Euro, viene incrementata di 30 milioni per l’anno 2026 e di 40 milioni per l’anno 2027
- Inoltre, viene previsto un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 150 milioni di euro per l’anno 2028 per finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli, attraverso l’aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche allo scopo di preservare le aree interne da fenomeni di spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico, a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l’allevamento di vitelli autoctoni.
ARTICOLO 3 (Liena Vacca-vitello)
Al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati sul territorio nazionale, di sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che includa, oltre alla fase dell’allevamento, almeno un’altra fase della filiera, sono concessi, contributi per investimenti finalizzati a:
- a) l’acquisto di manze iscritte a libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, o l’allevamento per un periodo minimo di 24 mesi di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l’obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso;
- b) la produzione di vitelli ottenuti dall’incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine con tori di razze specializzate per la produzione di carne anche mediante l’uso di seme sessato di tori che soddisfano il requisito minimo dell’incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero di parti rispetto a quelli dell’anno precedente alla domanda in misura;
- c) lo svezzamento e l’accrescimento del vitello da 60 a 200 kg con una permanenza in stalla di almeno 6 mesi;
- d) l’accrescimento del bovino da 200 a 500 kg con una permanenza in stalla minima di 12 mesi.
Con decreto del Ministro dell’Agricoltura, verranno stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, nonché l’entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera nel rispetto della ripartizione del 70% del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30% a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.
I contributi del presente articolo sono concessi nel rispetto delle disposizioni degli “aiuti deminimis”.
Lo stanziamento è previsto in 50 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 200 milioni di euro per l’anno 2028.
ARTICOLO 4 (Incentivazione all’imprenditoria giovanile e femminile)
Sono previste agevolazioni in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile con stanziamenti di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
ARTICOLO 6 (Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie)
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2025, sono state colpite da epizoozie possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza nell’anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, previa presentazione di un’autocertificazione che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- a) una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20% rispetto all’anno precedente;
b) una riduzione della produzione, pari almeno al 30% rispetto all’anno precedente;
c) nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20%, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all’anno precedente;
Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Gli aiuti rientrano nell’ambito del regime de minimis.
ARTICOLO 7 (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)
Al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana (PSA), è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di 15 giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Sono, inoltre, previste norme in materia di:
ARTICOLO 8 (Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA)
ARTICOLO 9 (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)
ARTICOLO 16 (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)
ARTICOLO 18 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)
1. All’articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1–bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all’articolo 57 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, ed a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali. »
Il Disegno di Legge dovrà passare all’esame del Parlamento e potrebbe quindi subire emendamenti prima di ritornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.