
Si fa seguito a precedenti notizie per fornire ulteriori approfondimenti in merito al Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”.
Il decreto mira a rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni ambientali ingannevoli (green claims).
L’obiettivo è garantire informazioni più chiare, trasparenti e verificabili, favorendo scelte di acquisto consapevoli e imponendo standard più rigorosi nella comunicazione
ambientale delle imprese.
Tra gli elementi centrali della normativa rientrano le asserzioni ambientali, ossia le comunicazioni con cui imprese e marchi descrivono l’impatto ambientale dei propri prodotti o attività. Il decreto introduce nuove definizioni e criteri per prevenire messaggi fuorvianti, disciplinando in particolare:
- Asserzioni ambientali generiche come “eco”, “green” o “sostenibile”, che potranno essere utilizzate solo se supportate da prove oggettive e verificabili;
- Etichette di sostenibilità, che dovranno basarsi su sistemi di certificazione trasparenti e sottoposti a verifiche da parte di soggetti terzi indipendenti;
- Dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future, che dovranno essere accompagnate da impegni concreti, obiettivi misurabili e controlli indipendenti.
Saranno considerate pratiche commerciali sleali, tra l’altro:
- utilizzare etichette ambientali prive di un adeguato sistema di certificazione;
- affermare che un prodotto è “climate neutral” basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
- attribuire all’intero prodotto benefici ambientali che riguardano soltanto una fase specifica del processo produttivo.
Il decreto introduce, inoltre, maggiore trasparenza sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti, stabilendo nuovi obblighi informativi a favore dei consumatori prima
dell’acquisto. Tra le informazioni che dovranno essere rese disponibili figurano:
- Durabilità del prodotto, ossia capacità di mantenere nel tempo prestazioni e funzionalità;
- Indice di riparabilità, ove previsto dalla normativa europea;
- Disponibilità di pezzi di ricambio e istruzioni per la manutenzione;
- Informazioni sugli aggiornamenti software per prodotti con componenti digitali.
Un’ulteriore novità riguarda la comunicazione della garanzia legale di conformità, che dovrà essere presentata tramite un avviso armonizzato europeo visibile al consumatore.
Infine, il decreto introduce disposizioni specifiche per le informazioni da fornire nei contratti a distanza e nelle vendite online, incluse indicazioni su:
- modalità di consegna;
- opzioni di consegna a minor impatto ambientale;
- servizi di assistenza e post-vendita.
Si ricorda, infine, che le disposizioni del Decreto troveranno applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026.




