
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo è stato pubblicato il Decreto Legislativo 20/02/2026, n. 30 con il quale viene recepita la Direttiva n. 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per dare potere ai consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.
La direttiva 2024/825, approvata il 28 febbraio 2024 e con un termine di recepimento fissato al 27 marzo 2026 (con applicazione delle disposizioni a partire dal 27 settembre successivi), si pone l’obiettivo di favorire decisioni d’acquisto consapevoli e promuovere la transizione verde attraverso un mercato più trasparente e leale, aggiornando la disciplina delle pratiche commerciali sleali (precedentemente regolata dalla direttiva 2005/29/CE) e rafforzando i diritti dei consumatori sanciti dalla direttiva 2011/83/UE.
Per l’Italia il recepimento della direttiva con il citato Decreto Legislativo n. 30/2026 comporta l’introduzione di nuove definizioni normative (come “asserzione ambientale”, “durabilità”, “riparabilità”, “riciclabilità” ecc.) e l’ampliamento del perimetro delle pratiche che possono essere considerate sleali o ingannevoli. Il Decreto Legislativo, che si compone di tre articoli e di un allegato, interviene infatti principalmente sul cosiddetto codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005).
Con l’entrata in vigore del decreto (27/09/2026), le affermazioni ambientali divulgate dalle aziende – i cosiddetti “green claims” – non potranno più essere solo slogan evocativi, ma dovranno poggiare su dati concreti, verificabili e trasparenti.
Per raggiungere l’obiettivo, lo schema di decreto introduce nel Codice del consumo nuove definizioni, nell’art. 18, comma 1, coerenti con quanto previsto dalla direttiva.
Fra le definizioni più rilevanti:
- «Beni»: qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; acqua, gas, energia elettrica confezionati per la vendita in quantità determinata; bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con contenuto o servizio digitale tale che la mancanza di questi impedirebbe la funzione del bene (“beni con elementi digitali”); animali vivi.
- «Asserzione ambientale» e «asserzione ambientale generica».
- «Marchio di sostenibilità», «sistema di certificazione», «eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali».
- «Durabilità», «aggiornamento del software», «materiali di consumo», «funzionalità». La scelta di riprodurre integralmente alcune definizioni dalla normativa UE è motivata – come chiarisce la relazione illustrativa – dalla volontà di garantire coerenza e facilità di consultazione.
Una delle novità di rilievo riguarda l’ampliamento degli elementi che possono costituire una pratica sleale, ingannevole o aggressiva. In particolare, al comma 1 dell’art. 21, lett. b) del Codice del consumo viene riscritta: fra le caratteristiche che possono essere fuorvianti per il consumatore medio rientrano ora anche quelle ambientali o sociali del prodotto, e gli aspetti relativi alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità), l’assistenza post-vendita, il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, l’uso, la quantità, l’origine geografica o commerciale, i risultati attesi dall’uso, i controlli effettuati sul prodotto.
Inoltre al comma 2 dell’art. 21 sono introdotte nuove lettere finalizzate a contrastare il greenwashing:
- Lettera b-ter): qualifica come pratica ingannevole la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future priva di impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, con piano dettagliato, obiettivi misurabili, scadenze precise, risorse assegnate, verifica da terzo indipendente.
- Lettera b-quater): qualifica come ingannevole la pubblicizzazione come “vantaggio per i consumatori” di elementi che in realtà non costituiscono un reale beneficio ambientale o sociale significativo.
Su richiesta per gli associati il testo integrale del Decreto Legislativo.




