
Si fa seguito alla nostra Circolare Prot. 314/2026 del 4 marzo scorso, con cui davamo notizia dell’aggiornamento dell’accordo sanitario fra Italia e Francia per l’introduzione di bovini vivi nel nostro Paese, per informare che il Ministero della Salute ha emanato in data odierna la nota prot. DGSA/16179. La nota aggiorna le condizioni per l’introduzione in Italia di bovini provenienti dalle zone di vaccinazione per Lumpy Skin Disease (LSD) della Francia, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. delegato (UE) 2026/1073, che modifica il Reg. (UE) 2023/361 (vedi nostra Circolare Prot. 753/2026 del 15 maggio).
Condizioni applicabili dal 2 giugno 2026 per la movimentazione di bovini dalla Francia
Zona di Vaccinazione I Per bovini vaccinati o con immunità materna:
- non è più richiesto l’accordo preventivo dell’Italia;
- si applicano esclusivamente le condizioni del Reg. (UE) 2023/361, Allegato IX, parte 3, punto 3.2 (in allegato).
Zona di Vaccinazione II I movimenti verso l’Italia sono autorizzabili solo se rispettano tutti i requisiti seguenti:
- esame clinico ufficiale su tutti i bovini dell’allevamento, entro 24 ore dalla partenza, con assenza di sintomi LSD;
- vaccinazione valida da almeno 28 giorni per tutti i capi dell’azienda, oppure vitelli con immunità materna;
- permanenza di almeno 28 giorni nell’allevamento di origine;
- trattamento acaricida/insetticida:
- primo trattamento almeno 10 giorni prima della partenza;
- mantenimento dell’efficacia fino al trasporto, documentato e certificato;
- zona di vaccinazione: programma vaccinale completato da almeno 28 giorni;
- trasporto conforme al Reg. (UE) 2020/687, art. 24, con mezzi puliti/disinfettati e animali con lo stesso status sanitario;
- tracciabilità: registrazione su TRACES dell’esame clinico e dei trattamenti;
- invio settimanale a csn@izs.it dell’elenco degli animali spediti, con indicazione della data di vaccinazione.
Obblighi all’arrivo in Italia Tutti i bovini introdotti:
- non possono essere movimentati per 30 giorni;
- sono sottoposti a 28 giorni di osservazione sanitaria, con visite cliniche documentate del Veterinario Aziendale;
- l’allevatore deve mantenere registrazione giornaliera dello stato sanitario.
Su richiesta per gli associati il testo integrale della nota ministeriale e l’accordo Italia–Francia aggiornato.





