Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto legge n.175 del 21 novembre che riporta misure urgenti in materia di Piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili che entra in vigore il 25 novembre 2025.
Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 fissa al 27 novembre 2025 il termine ultimo per presentare le domande di accesso a Transizione 5.0, concedendo tempo fino al 6 dicembre per sanare le pratiche incomplete (ma non laddove manchi la certificazione energetica), su richiesta del GSE.
Per le domande incomplete presentate dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse, e cioè dal 7 novembre fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, sarà possibile presentare le integrazioni necessarie entro il 6 dicembre 2025. In mancanza le domande saranno considerate decadute.
Per dare al GSE i “poteri” esecutivi di annullamento delle domande incomplete il decreto prevede che “Nel caso in cui nell’ambito dei controlli e dell’attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d’imposta, dandone comunicazione all’ Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni”.
Il decreto si occupa poi della evidente duplicazione di progetti presentati, soprattutto nelle ultime settimane, per Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Lo “stratagemma” pensato per forzare le imprese alla scelta è l’interpretazione autentica del divieto di cumulo tra le misure già previsto dall’articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
“Ai fini del rispetto del divieto di cumulo – si legge nel decreto – l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta ivi disciplinato e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Si prevede quindi che le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta “devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d’imposta”.
Resta però attiva una via di uscita: laddove il Governo non riuscisse a soddisfare tutte le domande per Transizione 5.0, chi aveva rinunciato a Transizione 4.0 potrà comunque fruirne: “in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso” a Transizione 4.0.
Viene poi precisato che, sempre per i casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, “L’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate”. In pratica anche chi ha già completato dovrà liberare le risorse impegnate sull’altro incentivo, del quale non potrebbe comunque fruire.
Torneremo con ulteriori approfondimenti con successive comunicazioni. Per chiarimenti invitiamo le aziende associate a contattare il nostro Ufficio Energia.













