
In data odierna il Ministero dell’Agricoltura ha diramato la nota Prot. 110473 con la quale vengono forniti chiarimenti operativi in merito all’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP, come stabilimento dal Regolamento n. 2024/1143.
Si ricorda che tale obbligo sarà in vigore dal 14 maggio 2026.
In particolare, la disposizione contenuta nell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2026/471, introduce un nuovo obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP:
«5. Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.
[…]
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta
all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (meno di 10 cm quadrati), l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria.
I prodotti agricoli […] commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti».
In merito allo smaltimento delle etichette, la Circolare ha specificato che quelle già stampate prima del 14 maggio 2026 potranno essere utilizzate per un periodo massimo di 3 mesi e quindi fino al 14 agosto 2026, esclusivamente per i prodotti DOP e IGP circolanti sul territorio nazionale.
Inoltre, è stato specificato che l’obbligo di indicazione del produttore (articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143) – così come le altre norme obbligatorie in materia di etichettatura delle indicazioni geografiche – si applica anche ai prodotti sfusi o non confezionati, ad esempio a carni e formaggi freschi esposti nei banchi dei supermercati.
Su richiesta per glia sssociati il testo integrale della nota del Ministero dell’Agricoltura.






