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Pubblicato Regolamento che modifica OCM mercati agricoli e prevede tutele per denominazioni di vendita delle carni da agosto 2029

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Pubblicato Regolamento che modifica OCM mercati agricoli e prevede tutele per denominazioni di vendita delle carni da agosto 2029

Si fa seguito alla Circolare Prot. 934 dello scorso 16 giugno per informare che sulla Gazzetta Ufficiale europea odierna, Serie L, è stato pubblicato il Regolamento n. 2026/1739 che modifica l’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli (Reg.to 1308/2013, 2021/2115 e 2021/2116).

Il Regolamento introduce nuove disposizioni mirate a garantire che i prezzi finali dei prodotti alimentari riflettano meglio i costi effettivi di produzione e abbiano un impatto diretto sui redditi degli agricoltori. Gli stati membri saranno tenuti a stabilire e pubblicare online parametri di riferimento da utilizzare negli accordi contrattuali.

Il nuovo regolamento introduce, inoltre, una definizione di carne quale ‘parte commestibile di animali’ e stabilisce un elenco di denominazioni di vendita(nell’allegato VII) riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne, che non potranno quindi essere utilizzate per prodotti privi di carne. Inoltre, è stato deciso di estendere il divieto alla carne coltivata.

Il provvedimento comunitario, tuttavia, non tutela alcuni termini comuni come “hamburger”, “salsiccia”, “nuggets”, “prosciutto” che, quindi, potranno continuare ad essere utilizzati per prodotti che non contengono carni.

Di seguito si riporta integralmente il punto 13) dell’articolo 1 del Regolamento relativamente alle denominazioni di vendita delle carni:

  1. Ai fini della presente parte, per “carne” si intendono le parti commestibili di un animale rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
  2. Ai fini della presente parte, per “prodotti a base di carne” si intendono i prodotti derivati dalla carne, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti della carne. Ciò non pregiudica l’uso dell’indicazione “carne” per i prodotti disciplinati dal diritto dell’Unione relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
  3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE e i prodotti alimentari non elencati in tale allegato, ad eccezione dei prodotti disciplinati dal diritto dell’Unione relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di altri prodotti elencati in un atto delegato adottato a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, l’indicazione “carne” e le indicazioni seguenti sono riservate ai prodotti a base di carne e ai prodotti nella cui denominazione le indicazioni seguenti sono utilizzate congiuntamente a uno o più termini per designare la specie animale da cui proviene un prodotto agricolo, in tutte le fasi della commercializzazione:
  4. a) manzo;
    b) vitello;
    c) maiale;
    d) pollame;
    e) pollo;
    f) tacchino;
    g) anatra;
    h) oca;
    i) agnello;
    j) montone;
    k) ovino;
    l) capra;
    m) fuso;
    n) filetto;
    o) controfiletto;
    p) pancia;
    q) lombata;
    r) costole;
    s) spalla;
    t) geretto;
    u) braciola;
    v) ala;
    w) petto;
    x) sovraccoscia;
    y) punta di petto;
    z) costata;
    aa) fiorentina;
    ab) scamone;
    ac) bacon;
    ad) bistecca;
    ae) fegato.
  5. In particolare, l’indicazione “carne” e le indicazioni elencate al punto 3 della presente parte non sono utilizzate per designare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  6. L’indicazione “carne” e le indicazioni elencate al punto 3 possono essere utilizzate congiuntamente per designare prodotti a base di carne. Possono essere utilizzate, anche congiuntamente a uno o più termini, per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi della carne e di cui la carne costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

Su richiesta per gli associati è possibile ricevere il Regolamento, per quanto riguarda le denominazioni di vendita delle carni che entrerà in applicazione dal 19 agosto 2029!!