Ricertificazione stabilimenti per export anno 2025 e tariffa di 100 Euro per impianti iscritti in liste export Paesi terzi

Pagamento entro 30/06/2025

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Ricertificazione stabilimenti per export anno 2025 e tariffa di 100 Euro per impianti iscritti in liste export Paesi terzi - Pagamento entro 30/06/2025

Il Ministero della Salute ha diramato la nota DGISAN/16730 relativa alla ricertificazione degli stabilimenti inseriti nelle liste di esportazione verso i Paesi terzi.

Con la nota in parola viene confermato anche per il 2025 il termine del 30 settembre entro il quale le ASL competenti dovranno effettuare la ricertificazione degli stabilimenti al fine del mantenimento dell’iscrizione nelle liste export Paesi terzi.

Con la stessa nota, inoltre, si ricorda che il pagamento della tariffa annuale di 100,00 Euro per gli impianti iscritti nelle liste degli stabilimenti abilitati all’esportazione verso Paesi terzi, per l’anno 2025, dovrà essere corrisposta entro il termine del 30 giugno 2025.

Si ricorda che con il Decreto Legislativo n. 32/2021 è stata apportata una modifica, già in vigore dal 2021, per quanto riguarda il pagamento della suddetta Tariffa.

Infatti, la stessa sarà dovuta per il mantenimento sia nelle liste di diretta competenza del Ministero della Salute che per le liste di stabilimenti che sono gestite e pubblicate dalle Autorità di Paesi terzi (con stabilimenti abilitati direttamente da parte del Paese terzo).

Inoltre, la tariffa di 100 € per stabilimento/anno andrà pagata per ogni Paese per il quale lo stabilimento risulta abilitato.

E’ prevista un’unica modalità di pagamento mediante l’utilizzo della piattaforma informatica PagoPA.

Nella causale di versamento devono essere inserire esclusivamente le seguenti informazioni: Numero Bollo CE seguito da -2025. A titolo di esempio: CEIT 1234-2025

Deve deve essere effettuato un pagamento per ogni stabilimento (non si possono effettuare pagamenti comulativi per più siti produttivi facenti capi alla stessa azienda).

A partire dal corrente anno, le aziende NON saranno più tenute al caricamento della ricevuta di pagamento sulla piattaforma SINVSA.

Il pagamento della tariffa sopra indicata è una condizione necessaria per la ricertificazione annuale degli stabilimenti ai fini export. In fase di ricertificazione, le Autorità Sanitarie Locali dovranno verificare la regolarità dell’avvenuto pagamento negli anni 2024 (attività 2023) e 2025 (attività 2024). Il mancato pagamento comporta l’immediata sospensione del rilascio dei certificati sanitari per l’esportazione.

Il Ministero della Salute, entro il mese di novembre 2025, effettuerà una revisione delle liste degli stabilimneti sulla base delle “ricertificazioni” caricate su SINVSA dalle Autorità Sanitarie Locali.

Da ultimo, si sottolinea che anche per il 2025 la tariffa non è dovuta da parte delle ditte autorizzate all’export solo per carni e prodotti a base di carne suina in Paesi terzi verso i quali non è possibile esportare a seguito dell’adozione di misure restrittive in relazione alla peste suina africana in Italia.