
Con la Legge 27/02/2026, n. 26 che ha convertito il Decreto-Legge 31/12/2025 n. 200 (Milleproroghe) sono state introdotte misure in materia di tracciabilità dei rifiuti ed attuazione del sistema RENTRI.
In particolare, viene prorogato al 15 settembre 2026 il termine entro il quale i soggetti obbligati all’iscrizione al sistema potranno continuare a utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa alla modalità digitale.
È, inoltre, rinviata alla stessa data l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 258 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati relativi ai formulari dei rifiuti speciali pericolosi.
Si configura pertanto un periodo transitorio, dal 13 febbraio al 15 settembre 2026, durante il quale gli operatori potranno adottare il FIR digitale oppure continuare temporaneamente a utilizzare la modalità cartacea, al fine di favorire una transizione graduale verso il nuovo sistema di tracciabilità.
Ulteriori disposizioni riguardano:
- il differimento al 30 giugno 2026 del termine a partire dal quale la dotazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, cui è demandata la definizione delle modalità operative di installazione;
- l’abrogazione della disposizione che prevedeva l’adozione di un decreto ministeriale volto ad estendere da 60 a 120 giorni il termine per l’iscrizione al RENTRI per enti o imprese con oltre 50 dipendenti e per altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- il rinvio al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le Regioni o Province autonome possono autorizzare il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate provenienti da impianti già in esercizio al 15 aprile 2023. Contestualmente è prevista l’abrogazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento previsto dall’art. 99 del D.Lgs. 152/2006;
- impianti di produzione di cemento autorizzati al recupero energetico di rifiuti (operazione R1), secondo cui, in deroga agli atti autorizzativi vigenti, è considerato vincolante esclusivamente il quantitativo massimo annuo di rifiuti effettivamente avviati a recupero energetico.
Le proroghe introdotte consentono quindi agli operatori di disporre di un ulteriore periodo utile per l’adeguamento alle nuove modalità di gestione e tracciabilità dei rifiuti previste dal sistema RENTRI.




