Tasso di interesse da applicare in caso di ritardi di pagamento per il semestre gennaio-giugno 2021

Articolo 62

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Articolo 62 - Ritardi pagamento primo semestre 2021

Si informano le Ditte associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio il comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze relativo alla fissazione del  tasso di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per quanto riguarda il semestre gennaio-giugno 2021.

 

Tale tasso per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è pari allo 0%.

 

Ai fini dell’articolo 62, che lo ricordiamo riguarda esclusivamente le transazioni di prodotti agro-alimentari, il tasso di interesse da applicare in caso di ritardati pagamenti rispetto ai termini di 30 o 60 giorni, per il primo semestre 2021 sarà pari al 12%, così composto:

  • 8% (derivante dal decreto leg.vo 192/2012 che ha recepito la direttiva comunitaria 2011/7 ed ha modificato il precedente decreto leg.vo 231/2002 sui ritardi dei pagamenti con applicazione dal 1° gennaio 2013);
  • 4% (derivante da quanto previsto dall’articolo 62, comma 3, come modificato dalla Legge n. 91 del 02/07/2015);
  • 0% tasso di riferimento semestrale.