Brexit – Accordo fra UE e Regno Unito

Principali condizioni della futura collaborazione

0
474
Brexit - Accordo UE e Regno Unito

Regno Unito e Unione Europea hanno raggiunto in extremis un accordo per scongiurare un’uscita della Gran Bretagna dalla UE – a partire dal 1° gennaio 2021 – senza intesa.

Dal 1 gennaio, a prescindere dall’accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l’unione doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea

L’accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Esso prevede l’assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra i due Paesi.

Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole dell’origine delle merci e ne assumono i requisiti richiesti.

Per facilitare la conformità alle regole sull’origine e ridurre la burocrazia, l’accordo consente alle imprese di autocertificare l’origine delle merci e prevede il cumulo completo, il che significa che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione è avvenuta nel Regno Unito o in Unione europea.

Come ci si aspettava, è stato accordato il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO, esportatore autorizzato; aspetto quest’ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L’accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l’automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici. Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell’UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell’UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

Resta fermo che le procedure doganali saranno espletate cosi come anticipato negli ultimi mesi, sebbene con i vantaggi derivanti dalla stipula dell’accordo.

E’ altresì immutata la qualificazione tecnica dell’operazione di scambio che integra un’attività di esportazione verso Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all’art. 8, D.P.R. n. 633/72 (cessioni all’esportazione).

Si ritiene utile riportare di seguito uno stralcio del Comunicato Stampa diramato dalla Commissione europea ed integralmente riportato in allegato alla presente per quanto riguarda l’accordo di libero scambio fra la UE ed il Regno Unito:

  • L’accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
  • Dispone l’assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine.
  • Entrambe le parti si sono impegnate a garantire una solida parità di trattamento mediante la salvaguardia di livelli elevati di protezione in settori quali la tutela dell’ambiente, la lotta contro i  cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un’efficace applicazione delle regole a livello nazionale, un  meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità, aperta a entrambe le parti, di adottare misure correttive.
  • L’Unione europea e il Regno Unito hanno concordato un nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche nelle acque di pertinenza. Il Regno Unito potrà imprimere ulteriore sviluppo alle attività di pesca britanniche, mentre saranno salvaguardate le attività e le fonti di sussistenza delle comunità della pesca europee, in uno spirito di conservazione delle risorse naturali.
  • In merito ai trasporti l’accordo prevede che la connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima prosegua ininterrotta e in modo sostenibile, anche se l’accesso ai mercati si ridurrà rispetto alle opportunità offerte dal mercato unico. Sono comprese disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell’UE e del Regno Unito avvenga in condizioni paritarie, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e dei lavoratori né la sicurezza dei trasporti.
  • Infine l’accordo permette al Regno Unito di continuare a partecipare a diversi programmi faro dell’Unione europea nel periodo 2021-2027 (a condizione di un contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell’UE), quali Orizzonte Europa.

Alla luce di tali circostanze eccezionali la Commissione propone di applicare l’accordo in via provvisoria per un periodo limitato, fino al 28 febbraio 2021. La Commissione, quindi, presenterà celermente proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e all’applicazione provvisoria e alla conclusione dell’accordo.

 

Il Consiglio, agendo all’unanimità tra tutti i 27 Stati membri, dovrà quindi adottare una decisione che autorizzi la firma dell’accordo e la sua applicazione provvisoria dal 1º gennaio 2021. A conclusione di tale processo potrà essere firmato formalmente l’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito. Il Parlamento europeo sarà quindi invitato a pronunciarsi sull’approvazione dell’accordo.

 

Quale ultima fase di competenza dell’UE, il Consiglio dovrà adottare la decisione sulla conclusione dell’accordo.