Brexit – Chiarimenti Ministero Salute su export verso il Regno Unito dal 31 gennaio 2024

1614
Brexit - Chiarimenti Ministero Salute su export verso il Regno Unito dal 31 gennaio 2024

L’UNICEB ha investito il Ministero della Salute di una serie di quesiti in merito al prossimo obbligo di certificazione sanitaria per l’export di prodotti di origine animale verso il Regno Unito a partire dal 31 gennaio 2024.

In merito a tale argomento, il Ministero ha confermato che tutte le Circolari emanate in tema di export verso la Gran Bretagna restano valide così come le informazioni pubblicate sulla pagina del sito ministeriale “Export verso Regno Unito”.

Si ricorda, inoltre, che fra le disposizioni emanate c’è la Circolare Prot. DGISAN/27674 del 7 settembre 2021 (allegata alla presente) relativa all’equivalenza dei requisi di origine dei prodotti e materie prime posti sul mercato nazionale e comunitario con quelli richiesti dalle certificazioni per l’export verso la Gran Bretagna. Il Ministero ha ribadito che in considerazione degli scambi avuti con la Commissione UE tali principi restano validi stabilendo pertanto l’insussistenza di ricorrere ai ai certificati pre-export nei casi in cui i prodotti destinati al mercato della Gran Bretagna possiedano già i requisiti per circolare liberamente nel mercato comunitaria (è sufficiente quindi la presenza del marchio di identificazione o bollatura sanitaria ai sensi del Reg.to n. 853/2004).

La presenza del suddetto requisito in caso di carne e prodotti a base di carne indica automaticamente anche il “codice A” (Non-specific treatment) dei trattamenti che fanno riferimento all’allegato I della Decisione della Commissione 2007/777, L’indicazione del codice è richiesta nella compilazione dei certificati export di carne e prodotti a base di carne in linea con le indicazioni delle guidance DEFRA in particolare l’Elenco dei Paesi EU e loro regioni/zone autorizzate ad esportare prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati in Gran Bretagna

Lo stesso documento identifica anche i codici (pag 3: IT-0, IT1, IT-2 etc.) relativi alle zone da cui originano i prodotti e che devono essere indicati nell’apposito box in fase di compilazione del certificato disponibile su TRACES NT.

Ricordiamo infine che tutti i prodotti composti sono definiti attualmente dal BTOM britannico come prodotti ricadenti nella categoria a rischio basso e pertanto sono esentati dall’obbligo di certificazione almeno fino ad aprile 2024 o fino a nuova valutazione (https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain/target-operating-model-tom-risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-from-the-eu-to-great-britain).