Brexit – Ulteriori aggiornamenti in merito prossima scadenza del 31 gennaio 2024

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Brexit - Ulteriori aggiornamenti in merito prossima scadenza del 31 gennaio 2024

In merito alla prossima scadenza del 31 gennaio 2024 a partire dalla quale diverrà obbligatoria la certificazione sanitaria per l’export di prodotti agroalimentari verso il Regno Unito per fornire ulteriori informazioni ricevute dall’Ambasciata italiana a Londra.

Il 31 gennaio p.v. segna l’avvio ufficiale della prima fase del nuovo sistema di controlli alle frontiere (Border Target Operating Model – BTOM), con l’introduzione dei Certificati sanitari e fitosanitari per l’export dall’UE di prodotti animali e vegetali categorizzati a medio rischio e di alimenti e mangimi (non di origine animale) ad alto rischio.

L’Ambasciata riferisce che il periodo iniziale, informalmente definito transition period, sarà improntato alla comprensione in caso di “non compliance” delle merci alla frontiera, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove norme senza creare distorsioni del mercato.

Tutto cambierà dal 30 aprile 2024, data in cui entrerà a regime la seconda fase del nuovo sistema di controlli ed inizieranno i controlli per le merci a medio rischio, all’arrivo in frontiera, presso i posti di controllo frontalieri (Border Control Post – BCP). Questi ultimi sono in fase di allestimento, dotazione delle attrezzature necessarie e formazione del personale, per cui la percentuale di ispezioni in base al rischio sarà in realtà calibrata anche in base alla disponibilità di BCP operativi a quella data.

I costi di ispezione e controllo che graveranno sugli operatori non sono stati ancora comunicati, ma comporteranno una “flat charge” per tutti i prodotti in arrivo, a prescindere dal fatto che vengano o meno sottoposti ad ispezione.

Riguardo alle nuove regole in tema di etichettatura per i prodotti agroalimentari, già operative dal 1° gennaio, il DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) ha precisato che eventuali controlli non saranno eseguiti alla frontiera ma solo sul mercato interno.

A tal riguardo, l’obbligo di indicare in etichetta nome e indirizzo fisico nel Regno Unito del FBO (Food Business Operator) o, in mancanza di questo, dell’importatore, è un requisito imprescindibile per i prodotti pre-imballati destinati al consumatore finale o alla ristorazione. Tuttavia, è stato chiarito che non considerano “misleading” la presenza in etichetta anche di altri nomi e indirizzi fuori dal Regno Unito (es. del produttore) nonché l’aggiunta di abbreviazioni, come ad esempio “imported by”, “distributed by” ecc…

Nel sottolineare, infine, che i prodotti etichettati anteriormente al 31 dicembre 2023 potranno continuare a circolare sul mercato britannico, non viene tuttavia escluso che le autorità locali di controllo potrebbero chiedere alle autorità omologhe del Paese di provenienza conferma che le operazioni di etichettatura e la messa in commercio sono avvenute anteriormente alla deadline.