Brexit – Ulteriori informazioni in merito controlli in vigore dal 31 gennaio 2024 per export verso Regno Unito

0
1672
Brexit - Ulteriori informazioni in merito controlli in vigore dal 31 gennaio 2024 per export verso Regno Unito

In merito all’introduzione dell’obbligo di certificazione sanitaria a partire dal 31 gennaio 2024 per le esportazioni verso il Regno Unito ed ai nuovi controlli all’importazione (dal 30 aprile 2024) decisi dalle competenti autorità sanitarie di tale Paese, siamo ad inviare alle Aziende associate ulteriori materiali informativi come di seguito specificato:

  • Trader Notice “BTOM Compliance and Enforcement Approach January 2024”
  • Trader Notice “Info note-PandRs”, riguardante un aggiornamento sulle carni macinate, preparazioni di carne  e carni separate meccanicamente
  • Bollettino informativo doganale “2024-01-30 – Border Bullettin”, che è un compendio delle principali informazioni relative a BTOM, unitamente ai contatti in caso di urgenze e difficoltà legate a specifiche spedizioni.

Inoltre, si segnala che una serie di FAQ relative alle procedure di implementazione dei controlli sanitari e fitosanitari (SPS) sono rese disponibili ai seguenti link:

Technical questions and answers about Sanitary and Phytosanitary Controls (SPS) – GOV.UK

Border Target Operating Model: information leaflets for businesses – GOV.UK

 

La normativa del Regno Unito prevede che le carni macinate e le preparazioni di carni possano essere importate solo se surgelate; per quanto riguarda le carni separate meccanicamente, invece, l’importanzione non è consentita.

Tuttavia, a seguito dei continui rinvii dell’applicazione dei controlli sanitari all’importazione tali disposizioni sono state rinviate fino al 30 aprile 2024, in linea con il calendario dei controlli previsti dal BTOM.

A partire dal 31 gennaio 2024, le merci di origine animale a medio rischio provenienti dall’UE necessiteranno di certificati sanitari.

Il Regno Unito ha indicato alla Commissione europea e agli operatori commerciali che non intende che questo requisito imponga ulteriori  restrizioni alle carni macinate, preparazioni a base di carne e carni separate meccanicamente provenienti dall’UE.

Pertanto, il Regno Unito ha dichiarato che i veterinari ufficiali possono barrare le condizioni dei modelli di certificati sanitari PH/P100 e PH/P109 che richiedono che le merci siano congelate a una temperatura interna non superiore a -18°C. Questo significa che il Regno Unito continuerà ad accettare prodotti refrigerati prodotti in in conformità alla sezione V dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. Ciò si applicherà a i seguenti certificati sanitari modello GB:

  • GBHC300 Fresh meat, including minced meat, of domestic bovine animals
  • GBHC310 Fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals
  • GBHC320 Fresh meat, including minced meat, of domestic ovine and caprine animals
  • GBHC350 Meat preparations

Il Regno Unito, inoltre, ha dichiarato di continuare ad ammettere le importazioni di carne macinata di pollame e carni suine e carne separata meccanicamente di pollame provenienti dall’UE, prodotte in conformità all’allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e accompagnate dal modello di certificato sanitario GBHC330 (pollame o GBHC310).
853/2004 e accompagnate dal modello di certificato sanitario GBHC330 (pollame) o GBHC310 (suino).

A partire dal 30 aprile 2024, il Regno Unito propone una nuova politica per quanto riguarda le restrizioni all’importazione. In sintesi, i Paesi che desiderano esportare preparazioni a base di carne refrigerata, carne macinata refrigerata, carne di pollame macinata o qualsiasi tipo di carne separata meccanicamente (suina o di pollame) verso la GB dovranno essere inseriti in uno specifico elenco.

Le spedizioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti dei certificati sanitari per l’esportazione, con attestazioni relative ai controlli igienici e all’etichettatura obbligatoria sulla durata di conservazione e sulle istruzioni per l’uso.

I Paesi della UE saranno inseriti in tale elenco in automatico, in quanto viene ritenuta soddisfacente la valutazione del rischio. Gli altri Paesi, invece, dovranno richiedere l’inserimento nell’elenco a fronte di una valutazione del rischio equivalente e soddisfacente.