Chiarimenti su agevolazioni fiscali in forma di credito d’imposta

Circolare Agenzia delle Entrate 14/E

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Chiarimenti su agevolazioni fiscali in forma di credito d'imposta

L’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 14/E con la quale vengono forniti chiarimenti sulle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d’imposta, prorogate dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“legge di bilancio 2022”).

Di seguito, un’analisi sintetica sui crediti d’imposta oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

  1. Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)

 

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato i tempi, le misure e i limiti relativi al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. In particolare, in base alla normativa recata dalla citata legge di bilancio, l’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).
Al riguardo, la circolare 14/E precisa che:

  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, viene chiarito che per la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga;
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.
  1. Ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (comma 45)

 

Come noto, si tratta del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, modificato dalla legge di bilancio 2022 relativamente a tempistiche di fruizione e limiti sulle tipologie di investimento. Al riguardo, l’Agenzia richiama precedenti documenti di prassi che hanno fornito
chiarimenti sulla disciplina in materia di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013) e in particolare, le circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo. Sono inoltre, applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.

 

  1. Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alle quotazione delle Pmi (comma 46)

 

La disposizione della Legge di Bilancio 2022 proroga il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese. In particolare, la circolare evidenzia che il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di 200.000 euro e fino al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti, a tal fine, entro il 31 dicembre 2022.

 

  1. Bonus acqua potabile (comma 713)

 

La circolare ricorda che il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile, istituito per il biennio 2021-2022 dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021, è esteso fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

  1. Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834)

 

Si tratto di un nuovo contributo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari delle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La sovvenzione, soggetta alle regole Ue sugli aiuti de minimis e con tetto di spesa fissato a 1 milione di euro per il 2023, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in misura pari al 70% dei costi e va richiesto dal gestore del centro, sempreché l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dallo stesso centro. Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza applicazione del limite annuale di 250mila euro e del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 previsto per ciascun anno solare, attualmente pari a 2 milioni di euro. Le modalità attuative sono state definite dal provvedimento del 14 marzo 2022, con cui è stato approvato anche il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia per beneficiarne.

 

Su richiesta il testo integrale della Circolare dell’Agenzia delle Entrate.