Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (
MIMIT)ha predisposto sul proprio sito una sezione dedicata alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, relativa allaresponsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Greenwashing) mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.
Oltre a questa sezione rimangono comunque valide le FAQ della Direttiva Direttiva (UE) 2024/825, pubblicate lo scorso 21 settembre e che si riportano in allegato alla presente(disponibili al momento solo in lingua inglese).
Sezione MIMIT – Avviso armonizzato ed etichetta di durabilità armonizzata
Il Decreto, che si applica a decorrere dal 27 settembre 2026, modifica il Codice delconsumo e introduce nuove disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali,asserzioni ambientali (green claims), marchi di sostenibilità e informazioni sulladurabilità, riparabilità e garanzia dei beni. Il MIMIT ha inoltre pubblicato, il 27 agosto2026, una specifica circolare applicativa.
Tra le disposizioni di maggiore interesse rientrano quelle relative alle asserzioniambientali generiche, quali “verde”, “ecologico”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente”o espressioni analoghe, nonché alle dichiarazioni relative a future prestazioniambientali e ai marchi di sostenibilità. Tali indicazioni devono rispettare le condizionipreviste dal Codice del consumo e, nei casi previsti, essere adeguatamente specificate esupportate da elementi verificabili.
Le nuove disposizioni riguardano inoltre le caratteristiche sociali dei prodotti, tra cui possono rientrare anche le comunicazioni relative al benessere animale. Per gli operatoridella filiera zootecnica sarà pertanto opportuno prestare attenzione a indicazioni quali“benessere animale garantito”, “da allevamenti attenti al benessere animale” o “allevatosenza gabbie”, che dovranno essere coerenti con le effettive condizioni di allevamento eadeguatamente verificabili. Particolare attenzione dovrà essere posta anche all’utilizzo di marchi o loghi riferiti al benessere animale.
Avviso armonizzato ed Etichetta GARAN
Il D.Lgs. 30/2026 introduce inoltre due distinti strumenti informativi armonizzati a livelloeuropeo:
- Avviso armonizzato, obbligatorio per i venditori, destinato a informare ilconsumatore dei propri diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità;
- Etichetta armonizzata di durabilità – GARAN, che deve essere utilizzata daiproduttori che scelgono volontariamente di offrire, senza costi aggiuntivi, una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, riferita al bene nel suocomplesso.
Entrambi gli strumenti devono essere utilizzati a partire dal 27 settembre 2026.L’Avviso armonizzato deve essere esposto in modo visibile dal venditore; l’EtichettaGARAN deve essere utilizzata dal produttore nei casi in cui sia offerta la specificagaranzia commerciale di durabilità.
Attenzione alla distinzione con il PPWR e con l’etichettatura alimentare
È importante non confondere i suddetti strumenti con l’etichetta armonizzata previstadall’articolo 12 del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR).
Si tratta infatti di “strumenti” diversi:
Etichetta armonizzata PPWR: riguarda l’imballaggio ed è destinata a fornireinformazioni sulla composizione materiale dell’imballaggio, attraverso pittogrammi emodalità armonizzate, al fine di facilitare la corretta cernita da parte del consumatore.L’obbligo decorrerà dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dall’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successivo. Il 12 agosto 2026 costituisce invece la data generale diapplicazione del PPWR e il termine previsto per l’adozione degli atti di esecuzione inmateria di etichettatura.
Avviso armonizzato D.Lgs. 30/2026: riguarda la garanzia legale di conformità deibeni ed è uno strumento di informazione a tutela del consumatore. Non riguardal’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Etichetta GARAN D.Lgs. 30/2026: riguarda esclusivamente l’eventuale garanziacommerciale di durabilità superiore a due anni offerta volontariamente dal produttore.Non riguarda la durabilità dell’alimento né la composizione o la gestione dell’imballaggio.
Si precisa inoltre che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 30/2026 si affiancano agli altriobblighi di informazione applicabili ai singoli prodotti.
Per gli alimenti resta pertanto applicabile il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo allafornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, comprese le disposizioni sul termine minimo di conservazione e sulla data di scadenza.
La “durabilità” cui fa riferimento l’Etichetta GARAN non coincide quindi con iltermine minimo di conservazione o con la data di scadenza degli alimenti: nel primo caso si tratta di una garanzia commerciale di durabilità del bene; nel secondo diinformazioni relative alla conservabilità dell’alimento.
In sintesi:
Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR
→ Imballaggi: requisiti di progettazione, riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzabilità,informazioni sulla gestione a fine vita ed etichettatura armonizzata sulla composizionedell’imballaggio.
→ Applicazione generale: 12 agosto 2026.
→ Etichetta armonizzata sulla composizione dell’imballaggio: dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dall’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successivo.
D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 – Pratiche commerciali e tutela del consumatore
→ Green claims e informazioni ambientali: verifica delle asserzioni quali “sostenibile”,“ecologico”, “rispettoso dell’ambiente”, delle dichiarazioni relative alla riciclabilità, allaneutralità climatica, ai marchi di sostenibilità e alle future prestazioni ambientali.
→ Caratteristiche sociali e benessere animale: attenzione alle dichiarazioni relative allecondizioni di allevamento e al benessere degli animali, che devono essere coerenti con lecaratteristiche effettive del prodotto o della filiera e verificabili.
→ Applicazione: 27 settembre 2026.
D.Lgs. 30/2026 – Avviso armonizzato ed Etichetta GARAN
→ Tutela del consumatore: Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità edEtichetta GARAN sulla garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni.
→ Applicazione: 27 settembre 2026.
Con riferimento alle situazioni di stock, la circolare MIMIT del 27 agosto 2026(allegata alla presente) fornisce indicazioni applicative in relazione all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tali indicazioni devono essere tenute distinte da una vera epropria proroga normativa delle scadenze.