Accordo di Libero Scambio UE-Nuova Zelanda

Informazioni su entrata in vigore

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Accordo di Libero Scambio UE-Nuova Zelanda - Informazioni su entrata in vigore

A seguito di una precedente notizia con la quale abbiamo informato le Aziende associate della pubblicazione della Decisione 2024/244 relativa all’Accordo di Libero Scambio fra la UE e la Nuova Zelanda per fornire ulteriori dettagli in merito alla sua entrata in vigore.

Le procedure di ratifica a livello comunitario sono state completate con la pubblicazione della citata Decisione, mentre sono ancora in corso da parte della Nuova Zelanda.

Nel momento in cui la Nuova Zelanda notificherà alla UE il completamento del processo di ratifica dell’accordo, lo stesso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica.

Per fare un esempio, se la Nuova Zelanda notificasse alla UE il 28 aprile 2024, l’Accordo entrerebbe in vigore il 1° giugno 2024.

Al momento si può prevedere solo che l’Accordo entri in vigore nella prima metà del 2024, anche se non si hanno informazioni circa la sua data effettiva.

Per quanto riguarda i contingenti di importazione di carni bovine ed ovine si forniscono i seguenti dettagli:

  • CARNI BOVINE:
    • Per i nuovi contingenti a dazio ad valorem 7,5% si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico regolamento;
    • Per quanto concerne, invece, il contingente di importazione di carni bovine di alta qualità (Hilton) gestito con i certificati di autenticità rilasciati dal Paese terzo (Numero Ordine 09.4454), per il quale con l’entrata in vigore dell’Accordo il dazio ad valorem passerà dal 20% al 7,5%, si potrà sfruttare il nuovo dazio ridotto presentando le richieste di certificato di importazione nel momento in cui sarà entrato in vigore l’Accordo;
  • CARNI OVINE:
    •  i contingenti delle carni ovine dalla Nuova Zelanda sono gestiti secondo il sistema Primo Arrivato-Primo Servito (FCFS). Il regime applicabili alle merci è determinato dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Pertanto, se la spedizione arriva nella UE anche prima della data di entrata in vigore dell’Accordo, ma l’accettazione da parte della dogana avviene alla data di entrata in vigore dell’Accordo, le merci possono beneficiare delle nuove condizioni tariffarie previste dall’Accordo stesso.