Decreto-Legge Riaperture – Nota illustrativa

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Proroga dello stato di emergenza dal 30 aprile al 31 luglio 2021

Decreto-Legge Riaperture – Nota illustrativa

Il provvedimento dispone la proroga dello stato di emergenza, dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (art.10) ed, inoltre, prevede, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle nuove misure, ad eccezione di quelle concernenti: gli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, attuazione a partire dal prossimo 26 aprile.Di seguito riportiamo una sintesi delle principali misure del nuovo quadro regolatorio delineato dal provvedimento in esame di interesse.

  1. Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1)

Dal 1° maggio al 31 luglio, come sopra evidenziato, continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo, mentre, a partire dal prossimo 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla.
Nei territori in cui si registra un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti viene confermata l’applicazione delle misure previste per la cosiddetta zona rossa, così come viene confermata per le Regioni la misura che consente di applicare le disposizioni previste per la zona rossa anche a livello provinciale o nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus determina un alto rischio di diffusività o induce ad malattia grave.

  1. Misure relative agli spostamenti (art. 2)

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zone arancione e rossa, oltre che per i già previsti motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, sono liberamente consentiti ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19, disciplinate dall’art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti prescritti (il divieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo è confermato), e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti non sono consentiti nella zona rossa.
Con ordinanze del Ministro della Salute sono individuati i casi nei quali le certificazioni verdi-Covid 19 consentono di derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero e alle misure sanitarie previste per detti spostamenti.

  1. Attività dei servizi di ristorazione (art. 4)

Dal 26 aprile, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo saranno consentite esclusivamente all’aperto anche a cena, rispettando i limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.
Rimane consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.
Dal 1° giugno, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

  1. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (art. 5)

Dal 26 aprile, nelle zone gialle, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e con l’obbligo di distanza di almeno 1 metro per gli spettatori non abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e, comunque, con un numero massimo di spettatori non superiore a 1000, per gli spettacoli all’aperto e a 500 per quelli al chiuso per ogni singola sala. Le attività dovranno svolgersi rispettando le linee guida vigenti e, nel caso in cui non sarà possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, gli spettacoli verranno sospesi.
Dal 1° giugno, nelle zone gialle, le disposizioni per gli spettacoli all’aperto si applicano anche agli eventi e alle competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli impianti all’aperto e a 500 per quelli al chiuso. Le attività devono svolgersi rispettando le linee guida vigenti. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, gli eventi e le competizioni sportive dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico.
Per gli eventi e le competizioni all’aperto, nelle zone gialle, potrà essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori in relazione all’andamento epidemiologico. Le linee guida potranno anche prevedere che l’accesso sia riservato ai soli possessori del certificato verde.

  1. Piscine, palestre e sport di squadra (art. 6)

Dal 26 aprile, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto in conformità alle linee guida vigenti. E’ comunque interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.
Dal 15 maggio, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto in conformità alle linee guida vigenti.
Dal 1° giugno, in zona gialla, sono consentite le attività delle palestre in conformità alle linee guida vigenti.
6. Fiere, convegni e congressi (art.7)
Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati e fatta salva la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non comportino afflusso di pubblico. Dal 1° luglio, in zona gialla, sono inoltre consentiti convegni e i congressi nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati. Il decreto stabilisce che è consentito partecipare alle fiere anche se si proviene da Paesi esteri, nel rispetto degli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza. Inoltre, per particolari eventi, è previsto che le linee guida possano limitare l’accesso solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi-COVID-19.

  1. Centri termali e parchi tematici e di divertimento (art.8)

Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri termali rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
Dal 1° luglio, in zona gialla, sono altresì consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

  1. Certificazioni verdi Covid-19 (art.9)

Nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all’interno dell’Unione, vengono introdotte, a livello nazionale, le certificazioni verdi Covid-19, per attestare rispettivamente:

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  • Guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto;
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, in formato cartaceo o digitale, ha validità di 6 mesi, a partire dalla data di completamento del ciclo vaccinale, ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura ovvero dall’esercente la professione sanitaria, che ha provveduto alla vaccinazione, al termine del relativo ciclo, con indicazione delle dosi somministrate, e di quelle previste. La struttura sanitaria o l’esercente la professione sanitaria provvede a rendere disponibile tale certificazione anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
La certificazione verde di guarigione da COVID-19, anch’essa in formato cartaceo o digitale e con validità di 6 mesi, in assenza di successivi accertamenti di positività al virus, a far data dalla guarigione, è rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero, in assenza di quest’ultimo, dal medico di famiglia o pediatra di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto, sempre in assenza di nuovi accertamenti di positività al virus, hanno validità di 6 mesi, a partire dalla data in esse indicata.
La certificazione verde di negatività al virus SARS-CoV-2 ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di famiglia o pediatri di libera scelta.
Le certificazioni verdi Covid-19 riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato I del decreto in commento e possono essere rese disponibili all’interessato via web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, come previsto dal DPCM 8 agosto 2013.
Coloro che hanno, già, completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto in commento possono richiedere la relativa certificazione Covid-19 alla struttura sanitaria che ha effettuato il vaccino, ovvero alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente.
Ai fini della disciplina recata dal decreto, è riconosciuta la validità delle certificazioni verdi rilasciate dagli altri Stati membri dell’Unione europea, nonché di quelle rilasciate in uno Stato terzo, a seguito di una vaccinazione riconosciuta dall’Unione europea, e validate da uno Stato membro dell’Unione europea, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Con DPCM, saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per l’emissione del certificato verde digitale europeo, nonché tra questa e le piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea. Lo stesso DPCM individuerà i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi Covid-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC, nonché le procedure per garantire l’autenticità, la validità e l’integrità delle certificazioni, i soggetti deputati ai controlli, i tempi di conservazione delle stesse e le misure per assicurare la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione di tale DPCM, le certificazioni verdi rilasciate, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri, devono contenere gli elementi indicati nell’allegato I del decreto in commento.

  1. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.11)

Sono prorogati fino al 31 luglio 2021 una serie di termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell’allegato 2 del decreto in commento, tra le quali si evidenzia l’art. 73 del d.l. 18/2020 relativo alle semplificazioni degli organi collegiali, l’art. 83 del d.l. 34/ 2020, relativo alla sorveglianza sanitaria, l’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. 34/2020 recante disposizioni in materia di lavoro agile.

  1. Sanzioni (art.13)

Le violazioni alle disposizioni sopra evidenziate sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Se i reati di:

  • falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
  • falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
  • falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
  • falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
  • falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
  • falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
  • uso di atto falso (art. 489 cod. pen.)

anche se relativi a documenti informatici, hanno ad oggetto le certificazioni verdi, si applicano le pene previste dagli articoli citati.