Decreto su misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

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Decreto su misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno è stato pubblicato il Decreto 30 maggio 2023 mediante il quale il Ministero della Salute prevede le modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

In particolare, il decreto disciplina le modalità operative specifiche per l’applicazione delle misure di biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame, per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli.

 

Gli stabilimenti già registrati nella BDN devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza di cui al Decreto in parola adeguanto i propri impianti entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 1° luglio 2023.

In merito alle disposizioni previste all’allegato A, paragrafo 5 «Distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti gia’ esistenti», le stesse non si applicano agli allevamenti avicoli non ancora registrati nella BDN per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’impianto.

Su richiesta per gli associati il testo integrale del Decreto.