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Decreto su realizzazione impianti fotovoltaici su edifici ad uso agricolo, zootecnico e agroindustriale

Parco Agrisolare

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Con il Decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 211444 vengono fornite le modalità per l’incentivazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici ad uso produttivo agricolo, zootecnico e agroindustriale da finanziare nell’ambito del PNRR (Parco Agrisolare).

La principale novità introdotta dal Decreto riguarda il concetto di “Autoconsumo condiviso” che viene così definito: “”qualora più aziende agricole, costituite in forma aggregata, realizzino l’investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari. Le aziende agricole che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all’allegato A al presente Decreto””.

Lo stanziamento totale è di poco superiore ai 993 milioni di Euro, così suddivisi:

  1. 693 milioni per le imprese del settore della produzione primaria, nel rispetto del limite di autoconsumo; aiuto pari all’80% delle spese ammissibili.
  2. 150 milioni per le imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli; aiuto pari all’80% delle spese ammissibili.
  3. 75 milioni per le imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; aiuto pari al 30% delle spese ammissibili.
  4. 75 milioni per le imprese del settore della produzione primaria, senza vincolo di autoconsumo; aiuto pari al 30% delle spese ammissibili.

Le aziende della produzione primaria potranno presentare domanda alternativamente nell’ambito dei punti 1 o 4, pena la non ammissibilità.

Il 40% degli stanziamenti sopra indicati viene riservato a progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.

La misura tende a finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei beneficiari. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): larelazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Il decreto disponibile per gli associati presso i ns. uffici è stato notificato alla Commissione europea. Dopo le determinazioni della Commissione sarà emanato il Bando di gara e fissata la finestra temporale per la presentazione delle domande.