Disegno di Legge su nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

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Lo scorso 6 marzo è stato presentato alla Camera dei Deputati uno nuovo disegno di legge in materia di illeciti agroalimentari (AC 2427).

Il testo in oggetto, riformulato in alcuni punti trae origine dalla Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare istituita, presso l’ufficio legislativo del Ministero della giustizia, con decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2015.

Di seguito vi riportiamo alcuni degli articoli inseriti nella proposta di legge:

Le modifiche inserite all’articolo 1 del presente disegno di legge riguardano i delitti contro la salute pubblica.

  1. Il testo intende superare l’attuale partizione interna del titolo VI sostituendola con la distinzione tra «delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica» (capo I) e «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali» (capo II). Tali denominazioni sono ritenute più idonee a rispecchiare i contenuti e le finalità del progetto di riforma di questa classe di delitti.
  2. Avvelenamento di acque o di alimenti Articolo 439 c.p. Il testo vuole ridefinire l’ambito di applicazione dell’articolo, che punisce l’avvelenamento delle acque e delle sostanze alimentari destinate all’alimentazione, estendendo la fattispecie fino a comprendere ogni condotta di avvelenamento di ogni tipo di acqua o di alimento. Nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di modifica intende “concentrare il disvalore della condotta sull’azione dell’avvelenamento, in particolare senza distinguere la tipologia delle acque oggetto della condotta (in relazione alla loro destinazione o al momento del loro prelievo) o degli alimenti rispetto ai quali interviene, per lo specifico disvalore che di per sé connota quell’azione e per la diffusività del pericolo che la condotta può cagionare”. La pena dell’ergastolo è, invece, prevista nei casi in cui dall’avvelenamento derivi la morte di alcuno, l’avvelenamento è, invece, punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
  3. Contaminazione, alterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali- Articolo 440 c.p.  Viene inserita la previsione complementare della contaminazione, al fine di colmare un grave vuoto normativo costituito dall’assenza di una fattispecie adatta ai casi di contaminazione.  La disposizione prevede, infatti, che “Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all’alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.”

È stato inoltre inserito un comma apposito con identica sanzione, che intende punire le ulteriori condotte che possono essere commesse dal produttore nell’esercizio della sua attività, dalle quali, in ragione della violazione della disciplina di settore o dell’inidoneità o nocività del prodotto, potrebbe scaturire il medesimo pericolo per la salute pubblica. In considerazione del livello di gravità relativamente minore rispetto all’articolo 439.

  1. Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi articolo 440-bis c.p. In particolare, sono state raggruppate in un’unica norma tutte le condotte di successiva commercializzazione di prodotti resi pericolosi per la salute pubblica dalle azioni di cui agli articoli 439 e 440 del Codice penale. La fattispecie prevede, infatti, che, “chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a otto anni.”
  2. Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi Articolo 440-ter. c.p. – La fattispecie si realizza a seguito di una condotta omissiva necessariamente dolosa, che può essere realizzata anche a prescindere dalla circostanza che il prodotto sia pericoloso per effetto delle condotte di cui agli articoli 440 e 440-bis del Codice penale. La disposizione prevede, infatti, che, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l’operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali. Alla stessa pena soggiace l’operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall’autorità competente per l’eliminazione del pericolo di cui al primo comma. La fattispecie prevede che l’OSA pur avendo, in buona fede, acquisito la detenzione o proseguito nell’alienazione di alimenti destinati al consumo, e in un secondo momento sia venuto a conoscenza della situazione di pericolosità connessa al consumo del prodotto senza intervenire per neutralizzarla. La relazione illustrativa precisa che la fattispecie sanziona, sia la violazione sia dell’obbligo per gli operatori del settore di provvedere al ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori dei prodotti, sia dell’obbligo di informare immediatamente l’autorità competente, nonché l’inosservanza di eventuali provvedimenti adottati dall’autorità competente nei singoli settori proprio al fine di eliminare situazioni di pericolo.  La norma, riguardo agli alimenti, costituisce il necessario adeguamento alle istruzioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002, che impone   il ritiro dal mercato e il richiamo presso gli acquirenti, oltre ad obblighi di informazione.
  3. Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose Articolo 440-quater.c.p. La norma, prevede che chiunque mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni». La fattispecie strutturata come reato comune presuppone una condotta strutturalmente dolosa che può essere attribuita a soggetti titolari di un’attività di comunicazione pubblicitaria. Deve sussistere, pertanto, una correlazione fra questa forma di pubblicità e il pregiudizio arrecato alla sicurezza del consumo dell’alimento (o del diverso prodotto) con pericolo per la salute pubblica, quale elemento costitutivo della fattispecie. Sarà pertanto necessario verificare, il pericolo che dalle eventuali omissioni, menzogne, falsità e tendenziosità riscontrabili nella relativa comunicazione pubblicitaria sia derivato per la sicurezza nel consumo dell’alimento (o del diverso prodotto) pubblicizzato. In questo caso, il pericolo per la sicurezza del consumo, rende penalmente rilevante la condotta e che manca nella previsione del codice del consumo, limitata a sanzioni amministrative sul piano della concorrenza sleale.
  4. Disastro sanitario Articolo 445-bis.c.p. Con la nuova fattispecie di disastro sanitario  che prevede che “Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni”, si configura un reato aggravato dall’evento, che determina una sanzione particolarmente afflittiva quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 del Codice penale siano derivate per colpa: la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone; il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone.  Nella relazione illustrativa si evince che la specificazione di un numero di persone lese o decedute è essenziale, nel testo della norma, per la determinatezza di una fattispecie di «danno qualificato dal pericolo» in questo specifico ambito di materia (la salute pubblica).

8.Disposizioni comuni Articolo 445-ter c.p.  La disposizione chiarisce che il pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque, dei medicinali o degli alimenti già distribuiti o venduti, con l’ulteriore precisazione che l’evento di pericolo per la salute pubblica deve essere accertato con riferimento al tempo della distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo dei già menzionati alimenti. L’alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all’articolo 440 sono attuate tramite la somministrazione all’animale vivo o l’utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite. Infine, si precisa che l’alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato.

  1. Confisca obbligatoria Articolo 446 ter c.p. – La previsione dell’applicazione della confisca obbligatoria delle cose indicate al primo comma dell’articolo 240 del Codice penale, qualora dal fatto sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, viene estesa alle fattispecie incriminatrici introdotte dagli articoli 440-bis e 440-ter del medesimo codice.

10.Pene accessorie Articolo 448 c.p. La disposizione prevede che le pene accessorie dell’interdizione temporanea dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo e della pubblicazione della sentenza di condanna debba essere prevista anche nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis del Codice penale.

Inoltre, relativamente ai reati sopra indicati si applicano le pene accessorie di cui all’articolo 518-bis del Codice penale, introdotto dal presente disegno di legge, per perequare il trattamento sanzionatorio complessivo tra fattispecie che, pur tutelando beni giuridici diversi, hanno comunque il medesimo oggetto. Ed è stata ricompresa nel Codice penale anche la disciplina, già prevista dall’articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962 che, consentiva l’applicazione delle pene accessorie della «chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività».  La norma infatti prevede che il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso  e se ricorrono ambedue le condizioni il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.

11.Delitti colposi contro la salute pubblica Articolo 452 c.p. La fattispecie individua il trattamento sanzionatorio dell’epidemia colposa punendo con la reclusione da tre a otto anni la realizzazione in forma colposa dei fatti previsti all’articolo 438 e la disciplina sanzionatoria viene adeguata al nuovo testo dell’articolo 439, prevedendo che l’avvelenamento colposo sia punito con la reclusione da due a sei anni e, nel caso sia stata cagionata la morte di alcuno, con la reclusione da tre a otto anni (articolo 452, primo comma). Il secondo comma prevede, invece, la responsabilità penale derivante dalla commissione per colpa dei fatti previsti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443 e 445, stabilendosi l’applicazione delle pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di due terzi.

L’articolo 2 del presente disegno di legge interviene sul settore delle frodi nel commercio di prodotti alimentari. In particolare, la rubrica del titolo VIII del libro secondo del Codice penale è così riformulata: «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agro-alimentare». Riportiamo di le modifiche:

 

1.È stato inserito uno nuovo capo II-bis, rubricato: «Dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare».  Inoltre sono state apportate alcune modifiche al primo comma, dell’articolo 517 quater le parole: «di prodotti agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agro-alimentari» e le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 ». L’articolo 517-quater del Codice penale viene modificato con riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui è previsto l’incremento, in ragione del disvalore delle condotte, prevedendo per gli alimenti a denominazione protetta una più incisiva tutela del marchio.

2.Agropirateria articolo 517-quater È stata inserita una norma funzionale ad incriminare le condotte stabili e metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare. La nuova ipotesi di reato è destinata a coprire i casi in cui non ricorrono gli estremi per contestare l’associazione per delinquere o l’associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei reati di frode nel commercio di prodotti alimentari. Sul piano sanzionatorio si prevedono, invece, limiti edittali diversi, a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies oppure quelli, più gravi, di cui all’articolo 517-quater: nel primo caso si prevedono la reclusione da due a sei anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro, nel secondo, la reclusione da tre a sette anni e la multa da 20.000 a 100.000 euro.

  1. Frode nel commercio di alimenti articolo 517-sexies c.p. La disposizione prevede, fuori dai casi di cui all’articolo 517 septies, “chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000. La fattispecie individuata è un’ipotesi speciale di reato rispetto alla frode in esercizio del commercio.

4.Commercio di alimenti con segni mendaci Art. 517-septies c.p. – –l’articolo prevede che  “Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al fine di indurre in errore il consumatore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”. Le condotte punite consistono pertanto nell’utilizzazione di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli, anche figurative, e, quindi, realizzate con un dato confezionamento.  Sarà pertanto necessario dimostrare il dolo specifico da parte dell’agente, rimettendo al giudice, in concreto, ogni valutazione. La disposizione novellata intende sanzionare i casi in cui si attribuisca all’alimento un’apparente provenienza.  Nella relazione illustrativa si evince, infatti, che “la norma utilizza la nozione di « ingrediente » implicitamente richiamando la definizione che emerge dalla normativa europea, in forza della quale si intende tale qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata (articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011)”.  Mentre, per la natura potenzialmente ingannatoria delle etichettature si rimanda alla sentenza della Corte di giustizia (causa C-195/14).

  1. Circostanze aggravanti art. 517-octies.  L’articolo individua quattro circostanze aggravanti applicabili ai reati di cui agli articoli 517-sexies e 517 septies:
  2. La prima riguarda le condotte che attengono a prodotti o ingredienti che hanno denominazione di origine o indicazione geografica protetta.
  3. La seconda aggravante riguarda le modalità di realizzazione delle frodi, che sono spesso commesse mediante condotte falsificatori di «copertura» cartolare, cioè mediante la redazione (o l’utilizzo) di falsi documenti di trasporto da esibire in caso di eventuale controllo agli organi di polizia ovvero di false dichiarazioni all’organismo di vigilanza (quali, ad esempio, le dichiarazioni destinate a confluire nel Sistema informativo agricolo nazionale).
  4. La terza circostanza aggravante si prevede l’aggravamento della sanzione nel caso di frodi realizzate simulando la produzione «biologica» senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore.
  5. La quarta e ultima fattispecie aggravante ha ad oggetto fatti di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell’alimento.

 

6.Pubblicazione della sentenza articolo 518.  Si prevede la pubblicazione della sentenza, inserendo le fattispecie di cui agli articoli 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517 septies ed eliminando il riferimento al delitto di cui all’articolo 516.

 

7.Ulteriori pene accessorie Articolo 518-bis. –Si prevede l’introduzione dell’articolo 518-bis in materia di sanzioni interdittive o sospensive, finalizzate a fare sì che gli autori di tali reati siano impossibilitati a proseguire le già menzionate attività illecite.

 

  1. Confisca obbligatoria e per equivalente Articolo 518-ter nella relazione illustrativa si evince che per la disciplina si è ritenuto di effettuare un richiamo integrale dell’articolo 474-bis dello stesso codice allo scopo di perequare la disciplina tra due fattispecie analoghe

Con l’articolo 3 del presente disegno di legge si modifica l’articolo 240-bis del Codice penale. Tenuto conto dell’esigenza di rafforzare gli strumenti patrimoniali di contrasto delle forme più gravi e allarmanti di frodi alimentari, si è ritenuto opportuno prevedere l’estensione dell’applicazione della cosiddetta « confisca per sproporzione » anche ai casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di associazione criminosa finalizzata al compimento dei reati di cui agli articoli 517-sexies, 517-septies e 517 quater del codice penale. Si tratta di una misura ulteriore che convive con la confisca obbligatoria anche per equivalente.

L’articolo 4 del presente disegno di legge reca modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

L’articolo 5 del presente disegno modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  Nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame si evince, infatti, che: qualunque prospettiva di riforma della disciplina penale degli illeciti alimentari non può prescindere dalla valorizzazione politico-criminale della funzionalità preventiva della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti collettivi: questo è, per l’appunto, l’oggetto dell’articolo 5”.

L’articolo 6 del presente disegno di legge reca modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, un testo normativo di rilevanza fondamentale nell’ambito della disciplina degli illeciti alimentari. Di seguito le principali modifiche inserite:

 

  1. È inserito l’articolo 1-bis, che disciplina la delega di funzioni. Al fine di razionalizzare il riparto di responsabilità e di agevolare l’individuazione dei soggetti destinatari di obblighi in materia di alimenti, viene introdotta una disposizione avente ad oggetto la disciplina della delega di funzioni nel settore alimentare, volta a soddisfare esigenze di certezza e di uniformità in sede applicativa e a presidiare la garanzia della personalità della responsabilità penale.
  2. È stato sostituito l’articolo 5 della legge n. 283 del 1962, in materia di importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti inadatti al consumo umano. o disposizioni ministeriali). Si intende sanzionare il caso in cui il consumo dell’alimento risulti nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, a causa dalla falsità o incompletezza delle informazioni commerciali.  Al comma 5 si è ritenuto di prevedere anche rispetto alle condotte dolose descritte dall’articolo 5 in esame che, se da esse derivi un disastro sanitario, trovi applicazione anche in tale caso il delitto aggravato proposto nella nuova versione dell’articolo 445-bis del Codice penale. Anche per tale fattispecie è stata inserita la pena accessoria di cui all’articolo 36 del Codice penale.
  3. L’articolo 5-bis della legge n. 283 del 1962 contempla violazioni in materia di utilizzo di alimenti che risultano in contrasto con le disposizioni attuative del principio di precauzione. La fattispecie prevede che chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell’Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
  4. L’articolo 5-ter della legge n. 283 del 1962 disciplina la vendita di alimenti non genuini.  In particolare prevede che chiunque nell’ambito di un’attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000; ed è punito con la stessa sanzione di chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000. Infine, la fattispecie prevede che “Chiunque, al di fuori dell’ambito di un’attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500”;
  5. È introdotto, infine, nella legge n. 283 del 1962 l’articolo 12-ter, che disciplina l’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare, punite con la pena dell’ammenda, anche se prevista in alternativa all’arresto.  Si prevede un procedimento a struttura complessa, in cui l’estinzione del reato risulti subordinata all’adempimento da parte del colpevole di due condizioni: da un lato, il rispetto puntuale delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza (nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale) o dalla polizia giudiziaria procedente, al fine di consentirgli di eliminare la contravvenzione accertata e di ripristinare una situazione in tutto e per tutto conforme alle pretese normative; dall’altro lato, il pagamento in via amministrativa di una somma da definire.

 

  1. Si introduce anche l’articolo 12-quater, dispone che, per i soli casi in cui la consumazione della contravvenzione sia dipesa da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possano essere neutralizzati o rimossi, il giudice, su richiesta dell’imputato, possa sostituire la pena detentiva irrogata, nel limite di due anni (ampiamente più elevato di quello previsto dall’articolo 53 della legge n. 689 del 1981).

L’articolo 7 del presente disegno di legge modifica l’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»), consentendo operazioni sotto copertura per i più gravi delitti in materia di frodi agroalimentari.

L’articolo 8 del presente disegno di legge interviene sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002) che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare». La fattispecie intende trasformare in reato e, segnatamente, in contravvenzione la condotta impeditiva realizzata dagli operatori del settore alimentare nei confronti degli organi di controllo chiamati a ricostruire il sistema di rintracciabilità obbligatorio.

L’articolo 10 del presente disegno di legge incide sull’articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia». Ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, si stabilisce che la disciplina ivi prevista trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agroalimentare.

L’articolo 12 del presente disegno articolo 12 del presente disegno di legge contiene le norme transitorie e indica le abrogazioni espresse, con riguardo a disposizioni che si rivelano superflue, superate o in contraddizione con la nuova normativa.