Energia – Pubblicata in Gazzetta la conversione in Legge del Piano Transizione 5.0

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Energia - Pubblicata in Gazzetta la conversione in Legge del Piano Transizione 5.0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, il Piano Transizione 5.0 è Legge, ed assume la denominazione ufficiale di Legge n.56 del 29 aprile 2024. Il testo è sostanzialmente identico a quello stabilito dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (vedi nostra circolare prot. 376 del 4 marzo 2024), recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che è stato convertito con poche modifiche di aspetto principalmente formale. Il DL n.19/2024, infatti, era stato oggetto di centinaia di emendamenti, la cui discussione avrebbe prorogato ulteriormente i tempi necessari per la concreta opportunità di utilizzo da parte delle aziende italiane e, per questa ragione, il Governo ha scelto la strada della fiducia.

All’atto pratico, per il momento, per le aziende italiane intenzionate a sfruttare i vantaggi del Piano Transizione 5.0 non cambia molto. Infatti, in attesa degli imminenti decreti attuativi e dell’apertura della piattaforma necessaria per le comunicazioni al GSE, le aziende non posso attivare nessuna pratica.

Gli investimenti agevolabili dalla Transizione 5.0, sono quelli finalizzati ad incrementare l’efficienza energetica tramite l’acquisto di nuovi beni strumentali, progettati per ottimizzare i processi produttivi, riducendo il consumo di energia,  promuovere la sostenibilità attraverso l’adozione di soluzioni innovative basate sulle energie rinnovabili e sull’adozione di pratiche produttive eco-friendly.

Il Piano prevede tre aliquote commisurate al risparmio di energia ottenuto e non in base alla dimensione dell’investimento, come invece dispone il Piano 4.0.  Gli obiettivi minimi di risparmio dei consumi energetici dovranno essere del 3% dell’intero fabbisogno aziendale oppure del 5% dei consumi di uno specifico processo di produzione.
Il beneficio fiscale è strutturato su un sistema di 3 aliquote crescenti in funzione degli importi, ognuna divisa in class. Tali classi prevedono percentuali diverse in base ai risultati raggiunti in termini di risparmio energetico ed efficienza.

Le aliquote sono le seguenti:

Per investimenti fino a 2,5 milioni:
•    classe I: 35%
•    classe II: 40%
•    classe III: 45%

Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni:
•    classe I: 15%
•    classe II: 20%
•    classe III: 25%

Per investimenti tra 10 e 50 milioni:
•    classe I: 5%
•    classe II: 10%
•    classe III: 15%.

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ (beni agevolabili):
1) Investimenti in beni strumentali 4.0. inseriti in progetti di efficientamento energetico (3,7 miliardi);
2) Sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (sistemi di accumulo) ad esclusione delle biomasse (1,89 miliardi);
3) Formazione del personale in competenze per la transizione green (630 milioni).

DOPPIA CERTIFICAZIONE:

L’ammissibilità dell’investimento sarà subordinata a specifica valutazione, effettuata da parte di un valutatore indipendente.  Il Progetto dovrà essere oggetto di due certificazioni :
una certificazione «EX ANTE» che attesti la conformità del progetto in relazione ai criteri di ammissibilità inerenti alla riduzione del consumo totale di energia, ed una certificazione «EX POST» che dimostra, ad investimento ultimato, l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione EX ANTE.

CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO:
l’incentivo non è automatico ed sarà necessaria la prenotazione al GSE In relazione alla procedura di accesso al beneficio, le imprese saranno tenute a presentare un’apposita istanza (prenotazione) che contiene:
✓ Descrizione del progetto di investimento ed il costo dello stesso;
✓ Certificazione «EX ANTE» e Certificazione «EX POST», rilasciate da soggetti abilitati quali esperti in gestione dell’energia (EGE), Energy Service Company (ESCO).

Per ulteriori chiarimenti invitiamo a contattare UNICEB che tramite l’ufficio energia fornirà adeguato supporto.

In attesa di comunicare agli Associati sugli ulteriori sviluppi attuativi del Piano Transizione 5.0, su richiesta il testo consolidato ufficiale  del Piano riportato nel Testo coordinato del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, esattamente all’articolo 38.