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Tasso di interesse da applicare in caso di ritardi di pagamento per il semestre gennaio-giugno 2024

Ex Articolo 62

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Ex Articolo 62 - Tasso di interesse da applicare in caso di ritardi di pagamento per il semestre gennaio-giugno 2024

Si informano le Ditte associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio il comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze relativo alla fissazione del  tasso di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per quanto riguarda il semestre gennaio-giugno 2024.

 

Tale tasso per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 è pari al 4,5%.

 

Ai fini di quanto previsto dal Decreto Legislativo 198/2021, il tasso di interesse da applicare in caso di ritardati pagamenti nell’ambito della filiera agroalimentare, per il primo semestre 2024 sarà pari al 8,5%, così composto:

  • 4% (derivante da quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 198/2021);
  • 4,5% tasso di riferimento semestrale.

Su richiesta il testo del Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.