In vigore in Spagna l’obbligo videosorveglianza nei macelli

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In vigore in Spagna l'obbligo videosorveglianza nei macelli

Si ricorda che il Regio Decreto n. 695/2022, entrato in vigore in Spagna alla fine dello scorso mese di agosto, stabilisce misure per il controllo del benessere degli animali nei macelli attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Il Decreto stabilisce i requisiti per l’installazione e il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza nei macelli spagnoli (primo Paese UE ad aver introdotto tale obbligo) con lo scopo di garantire la conformità alle norme sul benessere degli animali, rispettando sempre la privacy dei lavoratori.

I macelli, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal fatto che siano fissi o mobili, devono garantire che  siano rispettate le condizioni di benessere degli animali previste dalla normativa. Tuttavia, è stata prevista una certa flessibilità per i piccoli macelli, ai quali è stato concesso un periodo di tempo più lungo per adeguarsi alla nuova normativa (un anno dall’entrata in vigore e quindi dal 24/08/2024).

Registrazione delle immagini

Tenendo conto delle aree del macello in cui si svolgono le operazioni che possono compromettere il benessere degli animali, il decreto stabilisce i luoghi che devono essere dotati di telecamere per la videosorveglianza sono nonché i requisiti per la loro installazione e il loro funzionamento.

Le telecamere di videosorveglianza devono coprire i locali in cui sono tenuti animali vivi, comprese le aree di scarico, gli scivoli e le aree in cui vengono svolte attività di stordimento e dissanguamento fino all’abbattimento degli animali.

I sistemi di videosorveglianza non sono obbligatori nelle aree di attesa in cui sono presenti dei mezzi di trasporto con animali vivi prima dell’inizio dello scarico, ma le imprese devono tenere un registro del tempo trascorso nella zona di detenzione.

Nel caso di pollame e suini, l’installazione delle telecamere deve consentire il controllo che gli animali che mostrano segni di vita non siano sottoposti a scottature.

I gestori dei macelli devono conservare (per un periodo di 30 giorni) le immagini delle operazioni di scarico, sistemazione nei recinti, trasporto nell’area di stordimento, immobilizzazione, stordimento e dissanguamento per eventuali controlli post-mortem. Devono inoltre garantire la riproduzione, la copia o la trasmissione ad altri dispositivi con la stessa qualità della registrazione originale.

Il Regio Decreto regola anche l’accesso da parte del servizio di controllo ufficiale ai sistemi di videosorveglianza, come strumento complementare che faciliterà la verifica della conformità con le norme di legge.