Modificato il Reg.to 1334/2008 sulle sostanze aromatizzanti

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Modificato il Reg.to 1334/2008 sulle sostanze aromatizzanti

Sulla Gazzetta Ufficiale europea, serie L, del 16 gennaio sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti che modificano il Reg.to 1334/2008  relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti:

  • Regolamento n. 2024/234 che modifica l’allegato I del regolamento n. 1334/2008 per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione;
  • Regolamento n. 2024/238 che modifica l’allegato I del regolamento n. 1334/2008 per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti.

Regolamento n. 2024/234

A partire dal 5 febbraio 2024 vengono vietate otto sostanze (indicate nell’allegato del Regolamento). Tuttavia, gli alimenti ai quali è stata aggiunta una di tali sostanze aromatizzanti e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti ora vietatte possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di
scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in
transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Regolamento n. 2024/238

A partire dal 5 febbraio 2024 viene prevista la limitazione all’utilizzo delle seguenti tre sostanze aromatizzanti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 (FGE.216): 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles- 2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100).

Per tali aromatizzanti, viene previsto un limite di utilizzo nelle preparazioni di carni e nei prodotti a base di carne:

  • 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062): non oltre 0,80 mg/kg
  • 2-fenil-5-metiles- 2-enale (n. FL 05.099): non oltre 0,20 mg/kg
  • 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100): non oltre 1,50 mg/kg

Su richiesta per gli associati i testi integrali dei due regolamenti comunitari.