Nuove Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

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Nuove Linee Guida Riapertura

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella seduta del 6 agosto, le nuove Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative che si allegano integralmente alla presente.

Queste Linee guida dovrebbero confluire, come di consueto, nel prossimo DPCM recante le nuove misure urgenti per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia da Covid-19, che sarà pubblicato entro il prossimo 9 agosto. Si ricorda infatti che l’art. 1, comma 5, del DL 83/20202, ha prorogato, fino al prossimo 9 agosto, l’applicazione del DPCM del 14 luglio 2020 il cui allegato 1 contiene le Linee guida attualmente in vigore.
Di seguito le novità rispetto alle Linee guida contenute nell’allegato 1 del DPCM del 14 luglio.

RISTORAZIONE: si consentono anche per queste attività, come già per i circoli ricreativi, le attività ludiche che comportano l’uso di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale ed accurata disinfezione (es. carte da gioco) alle seguenti condizioni:

  • obbligo di utilizzo della mascherina;
  • igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco;
  • rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

Nel caso di utilizzo delle carte da gioco è consigliata una frequente sostituzione dei mazzi di carte usate con nuovi mazzi.

ATTIVITA’ RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) e CENTRI BENESSERE : per tutte queste attività si consente l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura compresa tra 80 e 90° C.
Dovrà essere previsto un accesso alla sauna con numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria e soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

ARCHIVI E BIBLIOTECHE: si precisa che l’isolamento preventivo delle collezioni si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato e non si applica alla consultazione interna che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA: questa nuova scheda contiene una serie di indicazioni da applicare a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti. Tra queste le principali sono:

  • predisporre per genitori, bambini e personale un’adeguata informazione anche con pittogrammi adatti ai minori;
  • sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole per il contrasto del virus;
  • garantire una zona di accoglienza oltre la quale non consentire l’accesso agli accompagnatori;
  • prevedere un’organizzazione per turni per l’accesso per evitare assembramenti;
  • privilegiare attività che riducano i contatti prolungati favorendo le attività all’aperto;
  • la mascherina deve essere usata sempre da tutto il personale e, per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni quando non è possibile rispettare il distanziamento di almeno 1 metro;
  • mettere a disposizione dispenser per prodotti igienizzanti;
  • i giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di ogni singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
  • garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti e disinfezione.

Le ASL non devono approvare la proposta organizzativa dei centri e non è prevista alcuna certificazione sullo stato di salute dei bimbi.
Si raccomanda la rilevazione della temperatura e si invita il personale ed i genitori all’auto monitoraggio delle condizioni di salute proprie e dei propri figli. Si raccomanda infine il seguente rapporto tra personale e minori:

  • 1:5 per i bambini da 0 a 5 anni;
  • 1:7 per bambini da 6 a 11 anni;
  • 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

Analoghe prescrizioni sono disposte per i centri estivi.