Ordinanza su Protocollo Covid nel settore trasporto e logistica

723
Protocollo Covid nel settore trasporto e logistica

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre l’Ordinanza del Ministero della Salute 11 novembre 2021 con la quale è stato stabilito il Protocollo Covid-19 per il settori del trasporto e della logistica, condiviso dalle principali sigle sindacali e del trasporto.

Di seguito si riporta lo stralcio relativo al settore dell’autotrasporto merci:

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se sprovvisti di mascherine, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Nel caso in cui scendano dagli stessi ed entrino in contatto con altri operatori dovranno indossare mascherine di protezione o altro dispositivo di protezione di livello pari o superiore. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti, ai quali qualora non siano in possesso di mascherine, se in luogo chiuso, si raccomanda la rigorosa distanza di due metri. L’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dall’azienda, che garantiscano comunque la corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni in sicurezza, nonché l’utilizzo per i lavoratori di servizi igienici dedicati nei quali dovrà essere garantita una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idonei e sufficienti mezzi detergenti e igienizzanti per le mani.
Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Inoltre, si raccomanda di utilizzare, ove possibile, modalità di pagamento online o di pagamento no contact. Ove ciò non sia possibile, si raccomanda la sanificazione delle mani, in aggiunta alle mascherine chirurgiche che devono essere comunque indossate ogni qualvolta l’attività non sia svolta in condizioni di isolamento.
Ferma restando la raccomandazione del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale (DPI) di livello superiore.
DPI idonei vanno adottati sulla base del complesso dei rischi valutati, anche in condivisione con il Comitato per l’applicazione del protocollo.