Peste suina africana

Riunione in Regione Lombardia su possibili evoluzioni

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Peste suina africana - Riunione in Regione Lombardia su possibili evoluzioni

Si è svolta in data odierna una riunione, alla quale ha preso parte la UNICEB, indetta dalla Regione Lombardia per analizzare la situazione a seguito dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana che ora interessa anche due Comuni di tale Regione con casi riscontrati nei selvatici.

Il Dott. Farioli, che ha presieduto la riunione, ha fatto una panoramica della situazione sottolineando che nell’attuale zona interessata dal riscontro di due positività per PSA l’impatto sul settore zootecnico è molto limitato per la scarsa presenza di allevamenti suinicoli.

Tuttavia, l’attuale contesto ha portato la Direzione Generale Welfare Veterinaria della Regione Lombardia a valutare la possibile futura gestione della malattia nei suini con particolare riguardo agli allevamenti ed alle strutture di macellazione, al fine di essere “pronta” nel caso di un’espansione della malattia.

Infatti, il nuovo Regolamento UE n. 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della PSA, prevede delle deroghe che consentono la commercializzazione delle carni e relativi prodotti ottenuti da suini allevati in Zone di Restrizione II.

L’aspetto fondamentale è che i suini allevati in Zone di Restrizione II, per poter rendere commercializzabili le relative carni e/o prodotti, devono essere abbattuti in “Macelli Designati”.

I “Macelli Designati” sono quelle strutture che riescono a garantire la completa separazione dei suini (fra quelli provenienti da Zona II e quelli da Zone indenni) e la netta separazione delle carni ottenute sia a livello temporale che spaziale. Pertanto, i “Macelli Designati” per poter ottenere tale autorizzazione dalla Regione di competenza debbono mettere in atto delle procedure interne per garantire la suddetta separazione che debbono essere valutate ed approvate dalla ASL.

Chiaramente, la possibilità di divenire “Macelli Designati” è di esclusiva valutazione dello stabilimento che per ottenere tale riconoscimento deve presentare apposita richiesta formale alla ASL (solo in caso di richiesta una struttura può essere “designata”; in nessun caso può essere una decisione dell’Autorità sanitaria).

Risulta importante chiarire che la separazione, all’interno dei “Macelli Designati” deve essere effettuata esclusivamente fra:

  • suini provenienti da Zone Indenni e suini provenienti da Zona di Restrizione II allevati in stabilimenti che applicano le misure di “biosicurezza rafforzate“, previste dal Regolamento n. 2020/687, che possono essere certificate esclusivamente tramite le check list di Classyfarm,

e

  • suini provenienti da Zona di Restrizione II allevati in stabilimenti che NON applicano misure di “biosicurezza rafforzate”

E’ fondamentale, anche, sottolineare le possibili destinazioni delle carni ottenute nei “Macelli Designati”:

  • le carni ottenute da suini provenienti da Zona di Restrizione II allevati in stabilimenti che applicano le misure di “biosicurezza rafforzate” possono essere normalmente commercializzate in ambito nazionale, comunitario e verso i Paesi terzi (chiaramente che accettano tale tipologia di carni); infatti, tali carni recano il normale Bollo ovale (CE);
  • le carni ottenute da suini provenienti da Zona di Restrizione II  allevati in stabilimenti che NON applicano le misure di “biosicurezza rafforzate”, possono essere commercializzate solo a livello nazionale (recano un bollo ovale con due linee diagonali parallele supplementari)

Inoltre, si specifica che una struttura di macellazione deve necessariamente risultare “Designata” per poter macellare suini provenienti da allevamenti in Zona II, a prescindere dalle misure di biosicurezza (rafforzate o meno) messe in atto da tali allevamenti.

I “Macelli Designati” possono trovarsi anche in zone del territorio nazionale indenni dalla malattia e potranno ricevere i suini allevati nella Zona di Restrizione II.

Nel caso le carni provenienti da suini allevati in Zona di Restrizione II dovessero essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti a base di carne, anche gli stabilimenti di trasformazione dovranno essere necessariamente “Designati”. Anche per gli stabilimenti di trasformazione varranno le regole della “netta separazione” come sopra indicato per le strutture di macellazione.

Chiaramente, le implicazioni – ai fini dell’esportazione verso i Paesi terzi – derivanti dall’introduzione di suini e/o carni provenienti da suini allevati in Zona di Restrizione II per gli impianti che verranno “Designati” non sono valutabili in modo generale ma dipenderanno dalle condizioni che ogni singolo Paese terzo vorrà tenere in considerazione.

La riunione è stata chiusa con la richiesta della Regione Lombardia di avere contezza di quanti e quali stabilimenti di macellazione (con la possibile indicazione anche degli allevamenti dai quali gli stessi si approvvigionano di suini vivi) potrebbero essere “Designati”, in uno con l’impegno a fornire un quadro di sintesi di tutte le possibilità offerte dalla nuova normativa comunitaria in materia di PSA e delle implicazioni derivanti da tale impegno per le aziende.

Infatti, questa sarebbe l’unica possibilità di poter utilizzare le deroghe previste dal Regolamento n. 2023/594 al fine di commercializzare le carni e/o i prodotti in ambito nazionale oppure comunitario (ed in alcuni casi anche verso i Paesi terzi).

L’UNICEB provvederà anche alla convocazione di una eventuale riunione con le Aziende associate interessate ad essere riconosciute come “Designate” per fornire ulteriori dettagli sulle procedure. Tali aziende saranno successivamente segnalate alla Regione Lombardia che potrà così contare su un numero definito di strutture già operative verso le quali inviare gli animali che potrebbero ricadere in Zona di Restrizione II in caso di espansione della malattia.