Pubblicata Legge di conversione del DL “Aiuti”

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Pubblicata Legge di conversione del DL Aiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 è stata pubblicata la legge 15/07/2022, n. 91 mediante la quale è stato convertito il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (cosiddetto DL Aiuti).

Di seguito si ritiene utile riproporre una sintesi delle norme contenute nel DL che interessano il settore agricolo:

  • l’articolo 3-bis, introdotto dalla Camera, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante limitatamente alle imprese esercenti la pesca. Gli oneri derivanti dalla proroga dell’agevolazione fiscale sono quantificati in 23 milioni di Euro;
  • l’articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge. In particolare viene modificata la disposizione che qualifica come aree idonee per i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 Mw; viene altresì estesa anche per gli impianti di produzione di biometano la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, nonchè le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale;
  • l’articolo 8, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti; è altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. Quanto sopra si  applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, incluse quelle finanziate a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’efficacia della disposizione è comunque subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea;
  • l’articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la repubblica Ucraina. Viene in particolare autorizzata SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e altre di istituzioni finanziarie abilitate per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese – ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività;
  • l’articolo 20, al comma 1, prevede che sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari autorizzati in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, purchè tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi e, comunque, non superiore a 35.000 euro. Il comma 2 dispone lo stanziamento di 180 milioni di euro per il 2022. Il comma 2-bis dell’articolo 20, introdotto dalla Camera, interviene sulla procedura relativa all’assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni. A tal riguardo, si introduce, rispetto alla legislazione vigente, una clausola di salvezza, la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedentemente condotto in locazione;
  • l’articolo 20-bis, inserito dalla Camera, prevede disposizioni in materia di prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole. Si prevede in particolare che il diritto di prelazione non può essere esercitato, tra l’altro, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’Ismea.
  • gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 Euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. in particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum. L’articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l’articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita iva, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Tra lecategorie di soggetti aventi diritto alla predetta indennita’ del valore di 200 euro. Il comma 10 individua anche coloro che percepiscono, nel corso del 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, ai quali l’Inps riconosce l’indennità;
  • l’articolo 33 istituisce un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi. i soggetti interessati sono: i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell’inps (artigiani, esercenti attivita’ commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali…); i professionisti iscritti agli enti di diritto privato – gestori di forme previdenziali obbligatorie.

Su richiesta per gli associati il testo integrale della Legge di conversione e i vari allegati.