Pubblicato Regolamento che modifica gli Allegati II e III del Regolamento n. 853/2004 (Pacchetto Igiene)

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Pubblicato Regolamento che modifica gli Allegati II e III del Regolamento n. 853/2004 (Pacchetto Igiene)

Sulla Gazzetta Ufficiale europea, Serie L, del 19 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento n. 2024/1141 che modifica gli allegati II e III del Regolamento n. 853/2004 alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica delle norme e dei nuovi pareri scientifici in materia di pacchetto igiene.

Le modifiche riguarderanno la marcatura di identificazione, la raccolta delle carcasse da un massimo di tre macello, la macellazione in azienda dei piccoli ruminanti, macelli mobili, controllo della temperatura nel trasporto della carne, la carne “Aged Meat” e l’obbligo delle informazioni sulla catena alimentare anche per i centri di lavorazione della selvaggina:

  • Frollatura a secco: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, con l’inserimento di uno specifico punto 2bis. A seguito del parere EFSA del 19 gennaio 2023 che ha stabilito che le carni frollate, se sono rispettati determinati requisiti, non comportano un rischio più elevato per la salute pubblica rispetto alle carni fresche soprattutto per le carni bovine, sono state stabilite la condizioni ambientali in termini di temperatura superficiale (tra -0,5°C e 3,0°C), umidità relativa (non superiore all’85%), flusso d’aria (tra 0,2 e 0,5 m/s) e tempi di conservazione (massimo 35 giorni a decorrere dalla fine del periodo di stabilizzazione successivo alla macellazione). Tuttavia, se l’operatore è in grado di dimostrare di raggiungere i medesimi risultati con altre combinazioni di temperatura, umidità relativa, fllusso d’aria e tempo (o per carni di altre specie) lo potrà fare, sempre previa approvazione dell’autorità veterinaria competente. Anche le preparazioni di carni possono essere sottoposte a frollatura a secco, alle medesime condizioni delle carni fresche (punto 2bis).
  • Marchio di identificazione (Bollo ovale): viene modificato l’allegato II, punto 8. L’attuale marchio di identificazione non ripoterà più la dicitura “CE” bensì la dicitura “UE“. Tuttavia, il marchio “CE” potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31/12/2028 e le carni e/i prodotti a base di carne recanti tale marchio apposto prima di detta data potranno rimanere sul mercato.
  • Raccolta carcasse in più macelli: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, punto 3, lettera b). Viene prevista la possibilità della raccolta delle carcasse da un massimo di tre macelli (attualmente la raccolta è autorizzata da un unico macello) o da un deposito frigorifero che raccoglie direttamente dai macelli.
  • Controllo temperatura durante il trasporto: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, punto 3, lettere da iv) a viii). Attualmente è prevista la possibilità di trasporto delle carni a caldo a determinate condizioni. Per quanto riguarda trasporti della durata massima di 30 ore, attualmente tale facoltà è prevista eslcusivamente per le carni suine. Con la modifica, sarà possibile il trasporto a caldo fino ad un massimo di 30 ore anche per le carni bovine e le carni ovi-caprine (se prima dell’inizio del trasporto è raggiunta una temperatura nella parte più interna inferiore a 15°C).
  • Informazione Catena Alimentare: viene modificato l’Allegato II, Sezione III. Anche i centri di lavorazione della selvaggina dovranno ricevere le Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA) nel caso in cui la selvaggina da allevamento viene macellata nel luogo di origine e inviata al centro di lavorazione.
  • Possibilità macellazione animali in altro macello in casi eccezionali: è stato modificato l’Allegato III, Sezione I, Capitolo IV, punto 1. Come regola generale, gli animali presentati alla macellazione in un macello sono macellati in tale struttura. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti del macello, il veterinario ufficiale può consentire la movimentazione verso un altro macello.
  • Macelli mobili: è stato modificato l’Allegato III, Sezione I, Capitolo II. Visto il sempre maggiore utilizzo di macelli mobili viene stabilito che gli stessi devono operare in cooperazione con strutture di macellazione permanenti.
  • Macellazione in azienda ovi-caprini: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VI bis. Attualmente la macellazione in azienda è autorizzata fino a 3 bovini, fino a 3 equini e fino a 6 suini. Viene introdotta la possibilità di macellare in azienda anche gli animali della specie ovi-caprina fino ad un massimo di 9 animali.

Per quanto riguarda le “carni bovine frollate a secco”, la Commissione ha inteso prevedere dei requisiti specifici in considerazione del crescente consumo di tali carni. Tuttavia, per concedere un tempo sufficiente agli operatori per adeguarsi ai nuovi requisiti o per dimostrare alle Autorità compententi la sicurezza di approcci alternativi, le nuove norme entreranno in applicazione dal 9 novembre 2024.

 

Su richiesta per gli associati il testo integrale del nuovo Regolamento, in vigore dal 9 maggio 2024.