Schema di Decreto per sostegni filiera suinicola a causa peste suina africana

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Schema di Decreto per sostegni filiera suinicola a causa peste suina africana

Il Ministero delle Politiche Agricole ha predisposto un decreto con il quale vengono previste misure di sostegno in favore della filiera suinicola a seguito dei danni provocati dall’applicazione delle misure di restrizione per l’insorgenza dell’epidemia di peste suina africana sul territorio nazionale e dal blocco delle esportazioni di prodotti trasformati a partire dal 13 gennaio 2022 e sino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in parola.

Lo stanziamento è di 25 milioni di Euro, ai quali ne saranno aggiunti altri 10 milioni grazie ad un ulteriore provvedimento normativo.

L’importo totale disponibile verrà suddiviso:

  • 40% per le piccole e medie imprese del settore della produzione agricola primaria;
  • 60% al settore della macellazione e trasformazione.

Possono beneficiare degli aiuti le aziende colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei relativi prodotti, comprese nelle seguenti fattispecie:

  • allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto;
  • allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso;
  • allevamenti da ingrassso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)
  • macelli di suini
  • aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori)

Gli animali e/o prodotti oggetto degli aiuti sono i seguenti:

  • verri
  • scrofe
  • scrofette
  • suini da ingrasso
  • suinetti
  • prosciutti
  • prodotti di salumeria
  • tagli di carne suina

Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini da allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
  • mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  • prolungamento del vuoto sanitario;
  • costi di produzione per prolungamento allevamento;
  • perdita del reddito per riduzione della macellazione;
  • distruzione della merce per mancato exporto;
  • maggiori costi per mancato export.

Per gli allevamenti il sostegno è fissato fino al massimo del 100% del danno totale subito, mentre per le aziende di macellazione/trasformazione il sostegno è previsto fino ad un massimo dell’80% del danno stimato.

Per beneficiare degli aiuti le aziende dovranno presentare apposita domanda all’Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell’impresa. La liquidazione degli aiuti dovrà essre effettuata entro il 31 dicembre 2022.

Per le imprese di macellazione e trasformazione gli indennizzi saranno concessi nell’ambito del sistema “de minimis”.