Decreto su Fondo filiera suinicola di 20 milioni € per danni da peste suina africana

Conferenza Stato-Regioni

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In Conferenza Stato-Regioni Decreto su Fondo filiera suinicola di 20 milioni € per danni da peste suina africana

Sarà posto all’esame della Conferenza Stato-Regioni del prossimo 21 settembre un Decreto del Ministero dell’Agricoltura che prevede un intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subito danni a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina Africana nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

Lo stanziamento è di 19,644 milioni di Euro e le modalità di erogazione saranno analoghe a quelle previste dal precedente decreto n. 336168 del 28 luglio 2022.

L’importo totale disponibile verrà suddiviso:

  • 60% per le piccole e medie imprese del settore della produzione agricola primaria;
  • 40% al settore della macellazione e trasformazione.

Possono beneficiare degli aiuti le aziende colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei relativi prodotti, comprese nelle seguenti fattispecie:

  • allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei Comuni assoggettati a restrizioni sanitarie ed identificati nell’Allegato 1 bis al provvedimento in parola;
  • macelli di suini ed aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) alle seguenti condizioni:
    • ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 di cui all’allegato 1 bis al decreto (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Calabria, Campania, Basilicata);
    • a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023 non hanno potuto utilizzare suino o carni suine provenienti dalle Regioni e territori di cui all’Allegato 1 bis;
    • gli stabilimenti autorizzati all’esportazione verso Paesi terzi nel 2022 che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati a causa dei divieti sanitari imposti dalle Autorità estere.

 

Gli animali e/o prodotti oggetto degli aiuti sono i seguenti:

  • verri
  • scrofe
  • scrofette
  • suini da ingrasso
  • suinetti
  • prosciutti
  • prodotti di salumeria
  • tagli di carne suina

Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini da allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
  • mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  • prolungamento del vuoto sanitario;
  • costi di produzione per prolungamento allevamento;
  • perdita del reddito per riduzione della macellazione;
  • distruzione della merce per mancato exporto;
  • maggiori costi per mancato export.

Per le PMI e Microimprese della produzione primaria il sostegno è fissato fino al massimo del 100% del danno totale subito, mentre per le aziende di macellazione/trasformazione (PMI e Microimprese) il sostegno è previsto fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfettariamente.

Per beneficiare degli aiuti le aziende dovranno presentare apposita domanda all’Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell’impresa.

Per le grandi imprese di macellazione e trasformazione gli indennizzi saranno concessi nell’ambito del sistema “de minimis”.

Su richiesta per gli associati il testo del decreto in parola.