Modifica Reg.to 2020/688 su scambi intra animali vivi per malattia emorragica epizootica (EHDV)

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Modifica Reg.to 2020/688 su scambi intra animali vivi per malattia emorragica epizootica (EHDV)

Sulla Gazzetta Ufficiale europea, Serie L, del 20 dicembre è stato pubblicato il Regolamento n. 2024/3160, che modifica il Reg.to 2020/688, relativamente alle condizioni per gli scambi intracomunitari di animali vivi ai fini della malattia emorragica epizootica (EHDV).

Con il nuovo regolamento, in vigore dal 9 gennaio 2025, vengono previste ulteriori semplificazioni per gli scambi intracomunitari di bovini (art. 10 del Reg.to 2020/688), ovini (art. 15), camelidi (art. 23) e cervidi (art. 26) come di seguito specificato:

  • viene riconosciuta la vaccinazione al fine di poter movimentare gli animali indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo di origine, alle seguenti condizioni:
    • gli animali sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima del movimento;
    • sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti ad una prova PCR con esito negativo effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita dalle specifiche del vaccino;
  • viene prevista la possibilità di movimentare gli animali da uno Stato membro di origine interessato dalla malattia sulla base delle condizioni determinate dallo Stato membro di destinazione;
  • nel caso di attraversamento di uno “Stato membro di passaggio” per arrivare allo Stato membro di destinazione è previsto il rispetto di almeno una delle due seguenti condizioni:
    • i mezzi di trasporto debbono essere protetti dagli attacchi dei vettori e:
      • nel viaggio gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno, oppure
      • gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori
    • lo “Stato membro di passaggio” ha autorizzato la movimentazione.

Su richiesta per gli associati il testo integrale del nuovo regolamento comunitario.