Sulla Gazzetta Ufficiale europea, Serie L, del 20 dicembre è stato pubblicato il Regolamento n. 2024/3160, che modifica il Reg.to 2020/688, relativamente alle condizioni per gli scambi intracomunitari di animali vivi ai fini della malattia emorragica epizootica (EHDV).
Con il nuovo regolamento, in vigore dal 9 gennaio 2025, vengono previste ulteriori semplificazioni per gli scambi intracomunitari di bovini (art. 10 del Reg.to 2020/688), ovini (art. 15), camelidi (art. 23) e cervidi (art. 26) come di seguito specificato:
- viene riconosciuta la vaccinazione al fine di poter movimentare gli animali indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo di origine, alle seguenti condizioni:
- gli animali sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima del movimento;
- sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti ad una prova PCR con esito negativo effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita dalle specifiche del vaccino;
- viene prevista la possibilità di movimentare gli animali da uno Stato membro di origine interessato dalla malattia sulla base delle condizioni determinate dallo Stato membro di destinazione;
- nel caso di attraversamento di uno “Stato membro di passaggio” per arrivare allo Stato membro di destinazione è previsto il rispetto di almeno una delle due seguenti condizioni:
- i mezzi di trasporto debbono essere protetti dagli attacchi dei vettori e:
- nel viaggio gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno, oppure
- gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori
- lo “Stato membro di passaggio” ha autorizzato la movimentazione.
- i mezzi di trasporto debbono essere protetti dagli attacchi dei vettori e:
Su richiesta per gli associati il testo integrale del nuovo regolamento comunitario.