Prorogato dalla Commissione UE al 31 dicembre 2024 il quadro temporaneo di aiuti di Stato

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Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto-Legge Agricoltura

La Commissione europea ha adottato lo scorso 2 maggio  una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato al fine di prorogare di sei mesi (quindi fino al 31 dicembre 2024) alcune disposizioni del quadro volte ad affrontare le persistenti turbative del mercato, in particolare nei settori dell’agricoltura e della pesca.

L’11 aprile 2024 la Commissione ha consultato gli Stati membri sul persistere di una grave perturbazione dell’economia che interessa in particolare il settore primario dell’agricoltura e i settori della pesca e dell’acquacoltura. La Commissione ha inoltre preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile 2024 che sottolineano l’importanza di un settore agricolo resiliente e sostenibile per la sicurezza alimentare e l’autonomia strategica dell’UE e sostengono il proseguimento dei lavori su un’eventuale estensione del quadro temporaneo di crisi e transizione.

In questo contesto, la Commissione ha deciso di adottare una proroga limitata della sezione 2.1 del quadro per il settore agricolo primario e per i settori della pesca e dell’acquacoltura. La decisione di rimandare l’eliminazione graduale del quadro mette gli Stati membri in grado di concedere aiuti di importo limitato alle imprese attive in questi settori per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024; concede inoltre agli Stati membri più tempo per attuare le misure di sostegno necessarie.

La proroga non prevede un aumento dei massimali stabiliti per gli aiuti di importo limitato. Gli Stati membri potranno quindi continuare a fornire alle imprese colpite dalla crisi o dalle conseguenti sanzioni e controsanzioni, anche da parte della Russia, fino a 280 000 € (settore agricolo) e a 335 000 € (settori della pesca e dell’acquacoltura).

La modifica odierna non incide sulle restanti disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione:

  • la sezione 2.1, che consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato, sarà gradualmente eliminata entro il 30 giugno 2024 per tutti i settori diversi dalla produzione agricola primaria, dalla pesca e dall’acquacoltura;
  • anche la sezione 2.4, che consente agli Stati membri di concedere aiuti per compensare i prezzi elevati dell’energia, sarà gradualmente eliminata entro il 30 giugno 2024;
  • l’eliminazione graduale delle sezioni 2.2 e 2.3 sul sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati e della sezione 2.7 sulle misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica si è conclusa il 31 dicembre 2023; mentre
  • le sezioni 2.5, 2.6 e 2.8 volte ad accelerare la transizione verde e a ridurre la dipendenza dai combustibili rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Alla luce delle pressioni inflazionistiche degli ultimi anni e del contesto attuale, nel quale il settore agricolo è tra l’altro colpito dai prezzi elevati delle materie prime, la Commissione avvierà anche una revisione del regolamento agricolo “de minimis” parallelamente alla modifica odierna. Il regolamento esenta gli aiuti di modesta entità nel settore agricolo dal controllo degli aiuti di Stato, in quanto ritenuti privi di impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Più specificamente, gli Stati membri attualmente possono concedere un sostegno al settore agricolo fino a 20 000 € per beneficiario (25 000 €, se lo Stato membro dispone di un registro centrale degli aiuti “de minimis”, come l’Italia) per un periodo di 3 anni, senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Le norme “de minimis” agricole sono state rivedute da ultimo nel 2019 e al momento la loro scadenza è prevista il 31 dicembre 2027.

Contesto

Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, ha consentito agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.

Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato l’attuale quadro temporaneo di crisi e transizione per promuovere misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal. Il 20 novembre 2023 la Commissione ha adottato una proroga limitata per alcuni tipi di aiuti in considerazione delle persistenti distorsioni del mercato, in particolare nel settore dell’energia.

A seguito della modifica odierna, il quadro temporaneo di crisi e transizione consente le seguenti misure di aiuto:

  • sezione 2.1: aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, fino a 280 000 € per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura primaria e a 335 000 € per le imprese attive nel settore della pesca o dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2024 e fino a 2,25 milioni di € in tutti gli altri settori fino al 30 giugno 2024;
  • sezione 2.4: aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia. Gli aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma fino al 30 giugno 2024, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare quelle a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica;
  • sezione 2.5: misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia (CEEAG);
  • sezione 2.6: misure che agevolano la de carbonizzazione dei processi industriali. Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nella riduzione graduale dell’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la de carbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall’idrogeno. Nell’ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della CEEAG;

sezione 2.8: misure per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature strategiche, quali batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Nell’ambito di tali misure gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025.