
La Commissione ha adottato un atto delegato e un regolamento di esecuzione che completano il quadro di attuazione del Regolamento sulla deforestazione (EUDR), in vista della sua applicazione dal 30 dicembre 2026. Le misure si affiancano alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per imprese e autorità competenti.
Le principali novità sul sistema informativo
Per gli operatori della filiera zootecnica, le innovazioni più rilevanti riguardano il funzionamento del sistema informativo europeo per la due diligence.
Tra le principali modifiche:
- Raggruppamento delle dichiarazioni di due diligence: sarà possibile associare più dichiarazioni già presentate a un unico numero di riferimento, facilitando le operazioni doganali e la trasmissione delle informazioni lungo la filiera. Occorre considerare che, una volta raggruppate, le dichiarazioni non potranno più essere modificate né ritirate.
- Dichiarazione semplificata: viene disciplinata la gestione della dichiarazione semplificata destinata alle micro e piccole imprese operatrici primarie, definendone modalità di presentazione, aggiornamento e ritiro.
- Continuità operativa del sistema: qualora il sistema informativo europeo risulti indisponibile per oltre 60 minuti, saranno previsti numeri di riferimento provvisori, così da evitare il blocco dell’immissione sul mercato dei prodotti interessati.
Si tratta di interventi attesi dagli operatori, che puntano soprattutto a rendere più agevole la gestione operativa delle dichiarazioni e a limitare i disagi derivanti da eventuali indisponibilità della piattaforma.
Va osservato che alcune delle nuove funzionalità sono ancora in fase di implementazione: la Commissione ha comunicato che ulteriori sviluppi saranno rilasciati entro la fine dell’estate; quindi, anche se al momento non vi sono indicazioni ufficiali in tal senso è plausibile che alcune integrazioni possano richiedere tempi ulteriori prima di essere pienamente operative.
Aggiornato l’elenco dei prodotti
L’atto delegato modifica inoltre l’allegato relativo ai prodotti soggetti all’EUDR.
Fra le principali novità:
- vengono esclusi, tra gli altri, pelli bovine, cuoio, pneumatici ricostruiti, semi di soia destinati alla semina, alcuni articoli in gomma e i sedili per aeromobili e autoveicoli;
- vengono invece inclusi lingue bovine congelate, il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma.
Per i prodotti di nuova inclusione, l’applicazione del regolamento decorrerà dal 30 dicembre 2027, lasciando un anno aggiuntivo agli operatori per adeguarsi.
Le lingue bovine congelate rientrano quindi nell’ambito di applicazione dell’EUDR rispetto alla precedente versione dell’elenco, che non le comprendeva (le lingue, come i fegati, hanno un codice doganale separato dalle “altre frattglie”).
Non risulta disponibile in lingua italiana il documento di orientamento aggiornato (Guidance) e le FAQ aggiornate richiamate dalla Commissione nel comunicato. La Commissione ha annunciato che saranno pubblicati nei prossimi giorni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
La Commissione, nel pacchetto di attuazione dell’EUDR, ha annunciato di voler valorizzare i sistemi già esistenti nei Paesi terzi, soprattutto quando sono già oggetto di verifiche da parte dell’UE nell’ambito di altri regimi normativi.
Tuttavia:
- non viene introdotto ora un meccanismo di equivalenza dei sistemi di tracciabilità nazionali;
- non viene meno l’obbligo di dovuta diligenza in capo all’operatore che immette il prodotto sul mercato UE.
La Commissione prevede piuttosto di utilizzare tali sistemi come elemento di “valutazione del rischio e di cooperazione” con i Paesi terzi, riducendo duplicazioni amministrative ove possibile.




