Senato approva Disegno di Legge su divieto alimenti sintetici integrato con norma su tutela denominazioni vendita prodotti carnei

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Senato approva Disegno di Legge su divieto alimenti sintetici integrato con norma su tutela denominazioni vendita prodotti carnei

Il Senato in data odierna ha approvato (93 voti favorevoli, 28 contrari e 33 astenuti) il Disegno di Legge n. 651 sulle “Disposizioni in materia di divieto di produzione ed immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”.

Si ricorda che il provvedimento in parola contiene anche un articolo (articolo 3) con il quale viene introdotto il divieto di utilizzo della denominazione “carne” per i prodotti trasformati contenenti proteine vegetali ed il cui testo viene riportato di seguito per utilità delle Aziende associate:

Articolo 3

(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

  1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all’informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l’uso di:
  2. a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
  3. b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
  4. c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
  5. d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
  6. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
  7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell’alimento.
  8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell’ambito di tali combinazioni.
  9. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell’alimento.

Su richiesta per gli associati il testo del Disegno di Legge, così come integrato con gli emendamenti approvati, che passa ora all’esame della Camera.