
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea, Serie L, del 12 marzo il Regolamento n. 2026/524 che modifica il Reg.to 2020/1988 relativo alla gestione dei contingenti di importazione gestiti con il sistema “primo arrivato-primo servito”.
Il progetto di regolamento, all’articolo 2, mira a correggere l’errore riportato nel Reg.to 2020/1988 relativamente al rapporto acqua/proteine del contingente di importazione di carni bovine destinate alla trasformazione industriale (Regime B), di cui ai Numeri d’Ordine 09.0163 e 09.0164.
«2. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto B” nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164 si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso dai prodotti specificati nell’allegato I, parte XV, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2:1 è considerato anch’esso un prodotto B.»
Il Regolamento in parola, inoltre, modifica la determinazione dei prezzi rappresentativi all’importazione del settore pollame prevedendo che gli stessi verranno determinati solo quando si determineranno le seguenti condizioni e non più pubblicati tutti i mesi sulla Gazzetta Ufficiale:
- I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5,paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2014 sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito del sistema di sorveglianza di cui all’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- Il prezzo rappresentativo, per prodotto (per codice NC) e per origine, è il prezzo medio all’importazione dell’ultimo mese con un volume minimo di 20 tonnellate di importazioni, a condizione che:
- a) vi sia stato un periodo di almeno tre mesi consecutivi con un volume minimo di importazioni di 20 tonnellate negli ultimi sei mesi; e
- b) non vi sia stato alcun periodo di più di due mesi consecutivi al di sotto di tale volume minimo di importazioni di 20 tonnellate dal periodo di cui alla lettera a).
- vi sia stato un periodo di almeno tre mesi consecutivi con un volume minimo di importazioni di 20 tonnellate negli ultimi sei mesi; e non vi sia stato alcun periodo di più di due mesi consecutivi al di sotto di tale volume minimo di importazioni di 20 tonnellate dal periodo di cui alla lettera a). In caso di necessità la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, adeguare i prezzi rappresentativi per il pollame, le uova e l’ovoalbumina. Tuttavia essa può modificare tali prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.
- I prezzi rappresentativi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dalla Commissione tramite la banca dati relativa alla tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) (Consultazione TARIC) e sulla pagina dedicata del sito web della Commissione.
Presso i nostri uffici per tutti gli associati è disponibile il testo integrale del Regolamento 2026/524 (in vigore dal 1° aprile 2026), unitamente al Regolamento n. 2026/525 relativo ai prezzi rappresentativi del settore pollame.




