A seguito della Legge 21 febbraio 2025, n. 15 con la quale è stato convertito in Legge il Decreto-Legge 27/12/2024, n. 202 relativo a disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Milleproroghe) e stata pubblicata una nota di chiarimento in merito alle disposizioni contenute nella citata Legge, fra le quali riteniamo utile sottolineare le seguenti:
Proroga iscrizione Rentri per enti e imprese con più di 50 dipendenti (art. 11, comma 2-bis)
Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto Rentri n. 59/2023 è aumentato a 120 giorni.
In sostanza, le scadenze attualmente fissate al 13 febbraio 2025, si spostano di ulteriori 60 giorni, quindi al 14 aprile 2025.
La proroga in esame interessa soltanto gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che hanno più di 50 dipendenti e anche tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
Per rendere operativa la proroga, però, sarà necessario un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.
Proroga dell’applicazione delle disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati-shrinkflation (art. 13, comma 1-sexies)
L’articolo 13, comma 1-sexies, posticipa al 1° ottobre 2025 l’entrata in vigore della misura prevista dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, che obbliga i produttori a segnalare la riduzione della quantità di un prodotto preconfezionato.
La disposizione interviene sull’articolo 23 della legge n. 193/2024, che al fine di garantire una maggiore trasparenza per i consumatori in merito al fenomeno della shrinkflation, introduce un nuovo obbligo in capo al produttore – che immette un prodotto in commercio – della durata di sei mesi dalla data di immissione del prodotto.
In particolare, la normativa impone ai produttori che immettono in commercio un prodotto di informare chiaramente della riduzione, inserendo sul campo visivo principale della confezione o su un’etichetta adesiva la dicitura: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”.
Proroga in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore dei cereali (art. 19, comma 1-bis)
La disposizione in esame interviene sul comma 142 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) rinviando al 31 luglio 2025 la data di entrata in vigore delle sanzioni relative all’obbligo di comunicazione su un apposito registro elettronico, istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di determinati dati secondo i tempi e le modalità stabiliti dal comma 139 della medesima legge.
L’obbligo riguarda aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquistano e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.
In caso di mancata comunicazione al registro, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, mentre in caso di mancato rispetto delle modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro stabilite con i decreti di attuazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 4.000.
Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate (art. 3, commi da 14-octies a 14-decies)
Viene estesa l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 80 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.