
La Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936, che stabilisce le nuove norme di certificazione e il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda, per i quali è stata riconosciuta l’equivalenza alle norme dell’Unione.
La decisione abroga la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 e introduce un modello certificativo aggiornato, conforme alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/625, 2016/429, 2019/6, 2023/905, nonché alle misure previste dall’Accordo UE–Nuova Zelanda sulle misure sanitarie.
Per opportuna conoscenza si riportano di seguito le disposizioni transitorie:
I Certificati rilasciati prima del 3 settembre 2026 conformemente al modello 2015/1901, sono accettati fino al 2 marzo 2027;
Dal 3 settembre 2026 sono accettati i certificati sanitari rilasciati:
– secondo il nuovo modello 2026/1936, oppure
– secondo il modello 2015/1901, integrati dall’attestato antimicrobici previsto dal nuovo regolamento;
Dal 3 marzo 2027, solo i certificati conformi al nuovo modello 2026/1936 possono essere accettati per l’ingresso nell’Unione.
Su richiesta per gli associati è disponibile presso i ns. uffici Il regolamento in oggetto.





