Regolamento UE sulla Deforestazione

Aggiornamenti sulle implicazioni per il settore delle carni

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Regolamento UE sulla Deforestazione

A seguito della pubblicazione del Regolamento UE n. 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di talune merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

Con tale norma, entrata in vigore il 29 giugno 2023, ma che prevede periodi transitori al 2024 ed al 2025, viene imposto  alle imprese di garantire che bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma, carbone e carta stampata venduti nell’UE non abbiano causato deforestazione.

In pratica, le aziende potranno vendere nell’UE solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione “due diligence” che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste, comprese le foreste primarie insostituibili, dopo il 31 dicembre 2020.

Come richiesto dal Parlamento UE, le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti siano conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione, anche in materia di diritti umani, e che i diritti delle popolazioni indigene interessate siano stati rispettati.

Tra i prodotti interessati dalla nuova normativa vi sono i bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno, compresi i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati fabbricati utilizzando questi prodotti (ad esempio cuoio, cioccolato e mobili), come da proposta originale della Commissione. Durante i negoziati, i deputati sono riusciti a far includere anche gomma, carbone, prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell’olio di palma.

Su richiesta del PE è stata inoltre ampliata la definizione di degrado forestale, che include ora la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi.

La Commissione classificherà i Paesi, o parti di essi, a basso rischio, rischio standard o alto rischio sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente entro 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Per i prodotti provenienti da paesi a basso rischio è prevista una procedura di diligenza dovuta semplificata. La percentuale dei controlli sugli operatori è in funzione del livello di rischio del paese: 9% per i paesi ad alto rischio, 3% per i paesi a rischio standard e 1% per i paesi a basso rischio.

Le sanzioni in caso di violazione delle nuove regole prevedono un’ammenda massima pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale nell’UE dell’operatore o commerciante.

Con la presente Circolare segnaliamo che i Servizi della Commissione hanno pubblicato una serie di FAQ in merito all’applicazione del nuovo Regolamento. Inoltre, intediamo fornire alcune indicazioni di carattere operativo, in attesa di una linea guida sia per gli importatori che per le imprese commerciali della UE.

Requisiti

Due Diligence:

Gli operatori devono sviluppare un sistema di Due Diligence per prevenire l’approvvigionamento di beni o servizi legati alla deforestazione o non in linea con le leggi applicabili al luogo di produzione. Le aziende devono applicare questa procedura di Due Diligence, effettuando valutazioni del rischio e minimizzando qualsiasi rischio non banale, prima di immettere i prodotti rilevanti sul mercato dell’UE o di esportarli dall’UE (denominati “Operatori” nella norma). Si veda la tabella riportata in allegato alla presente.

Risulta evidente l’importanza che l’Unione Europea venga classificata come una zona a basso rischio, al fine di mitigare l’impatto del regolamento, così come è fondamentale una linea guida sia per gli importatori che per le imprese commerciali della UE.

Obblighi:

La normativa richiede agli Operatori di raccogliere le coordinate di geo-localizzazione (latitudine e longitudine) di ogni appezzamento di terreno, nonché la data o il periodo di tempo in cui i prodotti sono stati prodotti.