Decreto su credito imposta in favore autotrasporto conto terzi per acquisto GNL

Anno 2022

1127
Decreto su credito imposta in favore autotrasporto conto terzi per acquisto GNL - Anno 2022

È stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 44 del 21 febbraio il Decreto 28/12/2022 che fissa le disposizioni per il riconoscimento in favore dell’autotrasporto di merci per conto terzi di un credito di imposta per l’acquisto di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da parte di aziende di autotrasporto conto terzi per l’anno 2022.

Il Fondo è pari a Euro 25.000.000,00 per l’anno 2022.

Possono accedere al contributo le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata  sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

L’agevolazione viene concessa sotto forma di credito d’imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l’esercizio delle attività sopra indicate, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L’istanza verrà presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell’impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall’impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL e’ stato acquistato.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Su richiesta per gli associati il testo integrale del Decreto.