Pubblicato Regolamento che rende operativo Accordo Libero Scambio con Nuova Zelanda per contingenti di importazione

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Pubblicato Regolamento che rende operativo Accordo Libero Scambio con Nuova Zelanda per contingenti di importazione

Sulla Gazzetta Ufficiale europea, Serie L, del 24 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento n. 2024/1178 (disponibile presso i ns. uffici per tutti gli associati) mediante il quale viene data pratica applicazione alle norme contenute nell’Accordo di Libero Scambio UE-Nuova Zelanda per quanto riguarda i contingenti tariffari di importazione (TRQ).

Il nuovo regolamento, infatti, modifica i Regolamenti n. 2020/761 (relativo alle modalità di gestione dei contingenti di importazione soggetti a certificati di importazione) e n. 2020/1988 (contingenti di importazione gestiti mediante il sistema “primo arrivato-primo servito).

Come già segnalato, l’Accordo di Libero Scambio fra la UE e la Nuova Zelanda prevede:

  • abolizione dei dazi all’importazione in Nuova Zelanda per le carni suine originarie della Unione europea;
  • l’apertura dei seguenti contingenti tariffari di importazione:
    • contingente di 10.000 tonnellate (peso equivalente carcassa) di carni bovine, di cui 3.333 tonnellate nel primo anno di applicazione e la restante parte con un incremento lineare in sette anni, con un dazio ad valorem del 7,5%;
    • contingente di 13.300 tonnellate di carni ovi-caprine fresche/refrigerate e di 24.700 tonnellate di carni ovi-caprine e congelate a dazio zero di cui, rispettivamente 4.433 tonn. e 8.233 tonn. al momento dell’entrata in vigore dell’accordo e la restante parte con un incremento lineare in sei anni;
  • l’attuale contingente di importazione di carni bovine di alta qualità dalla Nuova Zelanda, pari a 846 tonnellate, subirà una riduzione del dazio ad valorem dal 20% al 7,5%;
  • la tutela di 163 denominazioni di origine comunitarie in Nuova Zelanda

Di seguito si riporta l’evoluzione dei nuovi contingenti di importazione di carni bovine ed ovi-caprine:

Carne Bovina (Dazio ad valorem 7,5%) – Numero Ordine 09.4456

ANNOTONN.
Anno 0 (Entrata in vigore)3.333
Anno 14.286
Anno 25.238
Anno 36.190
Anno 47.143
Anno 58.095
Anno 69.048
Anno 7 e successivi10.000

Carne ovi-caprina fresca/refrigerata (Dazio ad valorem 0%) – Sistema “primo arrivato-primo servito” – Numeri Ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899

ANNOTONN.
Anno 0 (Entrata in vigore)4.433
Anno 15.911
Anno 27.389
Anno 38.867
Anno 410.344
Anno 511.822
Anno 6 e successivi13.300

Carne ovi-caprina congelata (Dazio ad valorem 0%) – Sistema “primo arrivato-primo servito” – Numeri Ordine 09.7902, 09.7896, 09.7897

ANNOTONN.
Anno 0 (Entrata in vigore)8.233
Anno 110.978
Anno 213.722
Anno 316.467
Anno 419.211
Anno 521.956
Anno 6 e successivi24.700

 

Per quanto riguarda il nuovo contingente di carni bovine con osso e disossate fresche e congelate che riporterà il Numero d’Ordine 09.4456, si specifica che il periodo contingentale è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per la richiesta del certificato di importazione nella UE è previsto l’obbligo della presentazione di un certificato di ammissibilità (similare all’attuale certificato di autenticità) che deve essere rilasciato dalla competente Autorità della Nuova Zelanda (New Zealand Meat Board) e deve essere conforme al modello di cui all’Allegato XIV.6 del Regolamento 2020/761 (aggiunto con il nuovo Regolamento). La cauzione per la richiesta del certificato di importazione rimane invariata a 12 Euro/100 kg, mentre la validità dei certificati di importazione sarà sempre il 31 dicembre dell’anno di rilascio. I titoli di importazione saranno cedibili.

Per i nuovi contingenti di importazione di carni ovi-caprine, si ricorda che l’importazione non prevede il certificato di importazione. Tuttavia, dovrà essere presentato in dogana l’originale del certificato di ammissibilità che deve essere rilasciato dalla competente Autorità della Nuova Zelanda (New Zealand Meat Board) e deve essere conforme al modello di cui all’Allegato II, parte H del regolamento 2020/1988 (aggiunto con il nuovo Regolamento). Il periodo contingentale è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e i certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine dell’anno contingentale.

Tutte le disposizioni del nuovo Regolamento e quindi i nuovi contingenti di importazione saranno operativi a partire dal 1° maggio 2024.